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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15419/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva respinto la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di dimora nei confronti di Manuel Bolis. Il ricorrente, difeso, contestava la sussistenza delle esigenze cautelari: pur essendo incensurato e sottoposto a misure cautelari (prima custodiali e poi non custodiali) da oltre un anno, avendo rispettato le prescrizioni e svolto regolare attività lavorativa, sosteneva che la misura non fosse più necessaria né proporzionata (richiamando i principi di adeguatezza e proporzionalità di cui all'art. 275 c.p.p. e all'art. 13 Cost.). Inoltre la difesa lamentava motivazione insufficiente e il mancato riconoscimento dell'elemento costitutivo del reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto inammissibile, nella parte in cui il ricorrente chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle esigenze cautelari, qualsiasi riconsiderazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che il Tribunale di Genova ha fornito un percorso argomentativo logico in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari, valorizzando il quantitativo rilevante di sostanza (circa un chilo di marijuana) e ritenendo non occasionale l'attività di spaccio. Ha inoltre ritenuto adeguata la misura non custodiale, che è stata anzi modificata ampliando l'estensione territoriale dell'obbligo di dimora e mantenendo il divieto di uscita notturna dalle ore 22:00 alle 6:00, alla luce delle esigenze di controllo non del tutto venute meno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio d'appello contro i provvedimenti concernenti le misure cautelari in sede di udienza preliminare; in questa vicenda il Tribunale ha statuito in sede di appello ex art. 310 c.p.p., valutando le esigenze cautelari.

  • artt. 110 cod. pen. e art. 73, commi 4 e 5, D.P.R. 309/90

    Art. 110 c.p. regola la concorso di reati; l'art. 73 del D.P.R. 309/90 riguarda le fattispecie di detenzione e traffico di stupefacenti, con commi che disciplinano le pene in rapporto alle quantità. La Corte ha ritenuto rilevante il consistente quantitativo (circa 1 kg di marijuana) per fondare l'esistenza di esigenze di prevenzione e di rischio di reiterazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Prevede il principio di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari: esse devono essere idonee e non eccedenti rispetto alle esigenze cautelari. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente bilanciato tali principi, adottando una misura non custodiale adeguata (obbligo di dimora con limitazioni territoriali e divieto di uscita notturna).

  • art. 13 Cost.

    Tutela della libertà personale e principio che ogni restrizione deve essere prevista dalla legge e necessaria. Il ricorrente richiamava tali principi, ma la Corte ha ritenuto che la restrizione imposta fosse proporzionata e giustificata dalle concrete esigenze cautelari.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi, Rv. 269884-01)

    Precedente richiamato in merito al principio secondo cui la Corte di Cassazione non può esercitare una revisione dei fatti e degli indizi accertati dal giudice di merito in tema di esigenze cautelari: la valutazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura rientra nel sindacato esclusivo del giudice di merito.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti o una rivalutazione della persistenza delle esigenze cautelari: il sindacato è limitato ai profili di diritto e di legittimità della motivazione.
  • Un quantitativo rilevante di droga (qui circa 1 kg di marijuana) è elemento forte per ritenere non occasionale l'attività di spaccio e, quindi, per giustificare la persistenza delle esigenze cautelari volte a prevenire la reiterazione del reato.
  • La conformità di una misura cautelare al principio di adeguatezza e proporzionalità va valutata dal giudice di merito; misure meno afflittive (obbligo di dimora, restrizioni orarie) possono essere mantenute o modificate per bilanciare libertà personale e esigenze di prevenzione.
  • Il semplice fatto che l'indagato sia incensurato, abbia osservato le prescrizioni e lavori non determina automaticamente la revoca della misura: è necessario dimostrare concretamente l'assenza di rischi residui rilevanti.
  • Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare è strategico produrre elementi nuovi e concreti (prove della cessazione del rischio di reiterazione, garanzie sostanziali alternative) che possano essere valutati dal giudice di merito, poiché le censure meramente assertive non superano il giudizio di legittimità.

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