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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40372/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente applicato le statuizioni dell'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato oggetto del processo, né un diverso esito sul merito della responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva definito il giudizio nei suoi confronti. Dal testo emerge che il ricorso riguardava esclusivamente la determinazione del trattamento punitivo, cioè la misura della pena o comunque il relativo giudizio sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto; perciò la censura, in quanto diretta a sollecitare una rivalutazione del merito sanzionatorio, non era ammissibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, nei limiti previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si risolve in una censura sul solo trattamento sanzionatorio, se la motivazione della sentenza impugnata sul punto è congrua, non illogica e ha già esaminato le deduzioni difensive.
  • La valutazione di merito sulla determinazione della pena non è sindacabile in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia dato conto in modo sufficiente e razionale delle ragioni della scelta sanzionatoria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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