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Sentenza

Sentenza n. 804/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione a) della delibera della Giunta Regionale della Campania relativa alla seduta del 26/1/2026 deliberazione n. 6 pubblicata sul BURC della Regione Campania n. 6 del 2 febbraio 2026 nella parte in cui all'allegato 5 veniva rigettata la richiesta dell'Istituto ricorrente di attivazione di una sezione di Liceo Artistico in quanto " indirizzo già presente in territori limitrofi"; b) per quanto di ragione delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi in data 5/12/25 così come richiamate nell'atto impugnato sub a) di contenuto ignoto e se lesive; c) per quanto di ragione delle determinazioni assunte a seguito dell'incontro tenutosi con l'USR Campania in data 22 dicembre 2025 così come richiamato nell'atto impugnato sub a) e se lesive; d) per quanto di ragione delle ulteriori risoluzioni adottate in occasione dell'ulteriore tavolo tecnico del 29/12/2025 tra Regione Campania, Anci, parti sociali e USR Campania così come richiamato nell'atto impugnato sub a) e se lesive; e) per quanto di ragione di tutti i pareri resi e richiamati nella delibera impugnata se lesivi; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e dei relativi procedimenti se lesivi.

Giustizia amministrativa202600636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera della Giunta Regionale della Campania che ha respinto la richiesta di attivazione di una sezione di liceo artistico presso l'istituto ricorrente, motivando con la presenza dello stesso indirizzo in territori limitrofi, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto ricorrente ha impugnato la delibera regionale di rigetto dell'istanza di attivazione di un nuovo indirizzo di liceo artistico. Ha dedotto il difetto di motivazione e la violazione dei criteri previsti dalle linee guida regionali sul dimensionamento della rete scolastica, sostenendo che la motivazione fosse scarna e contraddittoria. In particolare, ha osservato che gli indirizzi di liceo artistico presenti a Salerno e Nocera Inferiore non sarebbero idonei a servire l'utenza della Valle dell'Irno e della Costiera Amalfitana, che potrebbe fare riferimento all'istituto ricorrente. È stata inoltre dedotta la contraddittorietà della condotta amministrativa, valorizzando la precedente attivazione di una sezione di liceo classico nel Comune di Roccapiemonte nonostante la presenza dello stesso indirizzo in Comuni limitrofi. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legitimatio ad processum dell'istituto e hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni di rito, ritenendo il ricorso infondato nel merito, e lo ha respinto con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto pertinente e sufficiente la motivazione della Regione, fondata sul criterio delle linee guida relativo alla riduzione del rischio di eccessiva frammentazione dell'offerta formativa, con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi e possibili effetti negativi sulla concorrenzialità e sulla dispersione dell'offerta. La presenza di due licei artistici nei Comuni limitrofi di Nocera Inferiore e Salerno è stata considerata idonea a soddisfare il bacino di utenza indicato dall'istituto ricorrente e l'attivazione di un nuovo indirizzo avrebbe determinato una duplicazione dell'offerta e una frammentazione dei gruppi studenteschi, incidendo anche sulla possibilità di articolare adeguatamente i numerosi indirizzi e curvature del liceo artistico. Il ricorrente non ha dimostrato né l'insufficienza numerica dell'offerta esistente né la difficoltà logistica di raggiungere gli istituti già attivi. Il precedente attivamento di un liceo classico a Roccapiemonte non è stato ritenuto rilevante, trattandosi di un diverso indirizzo di studio; inoltre, l'eventuale illegittimità della precedente valutazione amministrativa non avrebbe potuto giustificare la reiterazione dello stesso criterio illegittimo. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • delibera n. 380 del 2025 della Regione Campania

    riduzione del rischio di eccessiva frammentazione dell’offerta formativa sul territorio con duplicazione e sovrapposizione di indirizzi con possibili effetti negativi di concorrenzialità e di dispersione dell’offerta

    Il criterio regionale legittima il diniego di un nuovo indirizzo scolastico quando l'offerta già presente nei territori limitrofi renda configurabile una duplicazione o sovrapposizione dell'offerta formativa.

Massime di principio

  • Nel dimensionamento della rete scolastica, il diniego di attivazione di un nuovo indirizzo di studio è legittimamente motivato dal rischio di duplicazione o sovrapposizione dell'offerta formativa già presente nei Comuni limitrofi, quando tale criterio sia previsto dalle linee guida regionali applicabili.
  • La valutazione della Regione sulla frammentazione dell'offerta formativa può considerare il bacino territoriale complessivo servito dagli istituti esistenti e gli effetti della distribuzione degli studenti sulla possibilità di organizzare adeguatamente i diversi indirizzi e curvature di un percorso liceale.
  • Chi contesta il diniego di un nuovo indirizzo scolastico deve allegare e dimostrare specifiche ragioni di insufficienza quantitativa dell'offerta esistente o di concreta difficoltà logistica nel raggiungere gli istituti già attivi; la mera individuazione di un diverso bacino territoriale potenziale non è sufficiente.
  • L'attivazione di un diverso indirizzo di studio in un precedente anno scolastico non dimostra, di per sé, l'illegittimità del diniego relativo al nuovo indirizzo, poiché ciascuna decisione può dipendere da valutazioni proprie della specifica offerta formativa.
  • L'eventuale illegittimità di una precedente decisione amministrativa non attribuisce al privato il diritto alla reiterazione del medesimo criterio illegittimo in una successiva decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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