Cassazione Civile, Ordinanza n. 21760/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva proposto domanda tardiva di ammissione al passivo in una procedura di amministrazione straordinaria per un credito erariale di euro 1.222.099,74. Il giudice delegato aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività, perché presentata oltre il termine di diciotto mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Il tribunale, decidendo l'opposizione ex art. 98 l. fall., aveva ritenuto che la mancata comunicazione dell'apertura della procedura da parte del commissario integrasse causa non imputabile al creditore, ma aveva comunque affermato che l'onere probatorio gravante sulla procedura fosse stato assolto mediante il fatto notorio della crisi e della dichiarazione di insolvenza del gruppo societario, ampiamente diffusa dai media locali, da cui dedurre la conoscenza effettiva della procedura da parte dell'Agenzia. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse impropriamente usato il fatto notorio per provare non il fatto storico dell'insolvenza, ma il fatto ulteriore e distinto della conoscenza effettiva, da parte dell'ufficio creditore, dell'apertura della procedura concorsuale. Contestava dunque l'uso di un procedimento induttivo fondato sulla notorietà mediatica, ritenuto inidoneo a dimostrare una conoscenza qualificata e tempestiva rilevante ai fini della decadenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Udine in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato sufficiente il fatto notorio della crisi del gruppo per dimostrare la conoscenza effettiva e tempestiva, da parte del creditore, dell'apertura della procedura concorsuale. La Corte ha affermato che, in caso di omesso avviso al creditore, l'onere della prova grava sulla procedura e richiede la dimostrazione di una conoscenza effettiva, certa e tempestiva della dichiarazione di insolvenza, o comunque di un fatto equipollente all'avviso previsto dalla legge. Il mero fatto notorio dell'apertura della procedura non è sufficiente, perché privo di valore equipollente alla comunicazione legale richiesta dalle norme concorsuali.
Norme richiamate
Il fatto notorio può essere considerato dal giudice senza bisogno di prove, ma non può essere usato per inferire la conoscenza effettiva e qualificata, da parte di un creditore, dell'apertura di una procedura concorsuale quando tale conoscenza deve essere provata in modo certo.
Disciplina l'opposizione allo stato passivo proposta contro il decreto del giudice delegato.
Le domande oltre il termine ordinario e quello prorogato sono ammissibili solo se il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore; nel caso di mancato avviso, l'ammissibilità dipende dalla prova della conoscenza effettiva e tempestiva della procedura.
Il commissario deve comunicare ai creditori la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e il termine per le domande, con modalità idonee a dare certezza della ricezione.
Per l'accertamento del passivo nell'amministrazione straordinaria si applicano, in quanto compatibili, le regole del procedimento fallimentare richiamate dalla legge fallimentare.
L'avviso ai creditori ha la funzione di renderli edotti dell'apertura della procedura e di consentire la presentazione tempestiva delle domande di insinuazione.
art. 24 Cost.
La disciplina dei termini processuali deve garantire la conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine, per tutelare il diritto di azione e di difesa.
Massime di principio
- Nel caso di domanda di ammissione al passivo proposta oltre il termine finale, l'omesso invio dell'avviso al creditore integra una causa non imputabile del ritardo, con la conseguenza che spetta alla procedura dimostrare l'esistenza di una conoscenza effettiva e tempestiva della procedura da parte del creditore.
- La prova richiesta per superare l'assenza dell'avviso non può essere sostituita dal mero fatto notorio dell'apertura della procedura o dalla sua ampia diffusione mediatica: occorre una conoscenza qualificata, certa e temporalmente coincidente con la possibilità di esercitare utilmente il diritto di insinuazione.
- Il fatto notorio può al più riguardare l'esistenza della crisi o dell'insolvenza, ma non consente di presumere automaticamente la conoscenza individuale della procedura da parte del singolo creditore, tanto meno quando si tratti di una pubblica amministrazione o di un soggetto collettivo.
- Ai fini dell'inammissibilità di una domanda supertardiva, la procedura deve provare un fatto processuale equipollente all'avviso legale, idoneo a realizzare il medesimo risultato pratico di messa in condizione del creditore di agire tempestivamente.
- Quando una decadenza processuale dipende dalla conoscenza di un provvedimento, la tutela del diritto di difesa esige che la decorrenza del termine sia effettivamente conoscibile dal destinatario, non potendo essere pretesa una diligenza superiore a quella ordinaria.
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