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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’esecuzione: - della Sentenza Tribunale di Cagliari n. 764/2024 pubbl. il 23/05/2024 RG n. 1133/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 764/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per euro 1.500,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 764/2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta elettronica del docente della somma di euro 1.500,00, alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata al Ministero il 4 febbraio 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 3 febbraio 2026, e non era stata eseguita. La ricorrente ha inoltre dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si era costituito con atto di mera forma e non risultava avere dato esecuzione alla pronuncia. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche territoriale, e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 600,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'obbligo pecuniario dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso, utilizzabile dal commissario ad acta per dare esecuzione al titolo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consentono al creditore di chiedere al giudice amministrativo l'ordine di esecuzione dell'obbligo pecuniario gravante sull'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell'interessato in caso di persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso quando l'amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti nei capitoli di bilancio specificamente destinati all'adempimento.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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