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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48498/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino (26/01/2023) che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, nonché le pene accessorie fallimentari; il ricorso denunciava inosservanza dell'art. 216 della legge fallimentare. Tuttavia è pervenuto un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia. Tuttavia la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari nella parte relativa alla loro determinazione temporale, alla luce della dichiarazione di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 R.D. n. 267/1942. Per tale motivo la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha rinviato per nuovo giudizio su quel punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), art. 216

    l'ultimo comma nella formulazione censurata disponeva: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»

    La disposizione, nella parte che fissava automaticamente la durata in maniera assoluta ("per la durata di dieci anni"), è stata dichiarata incostituzionale; la durata non può più essere attribuita automaticamente ma deve essere determinata concretamente dal giudice.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 R.D. n. 267/1942 nella parte indicata

    Ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui imponeva una durata fissa delle pene accessorie; tale pronuncia ha reso necessario che la determinazione della durata venga effettuata secondo i criteri ordinarî di commisurazione.

  • Sezioni Unite, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)

    Principio secondo cui le pene accessorie per le quali la legge indica un termine massimo devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; chiarisce la portata pratica della pronuncia di incostituzionalità.

  • Codice penale, art. 133

    Fornisce i criteri per la commisurazione della pena (mezzi, deplorabilità del fatto, personalità dell'agente, finalità della pena ecc.) che devono essere applicati anche per determinare la durata concreta delle pene accessorie una volta decaduto il termine fisso della norma impugnata.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito)

    Richiamato in relazione alle modalità di discussione orale e di procedimento in Cassazione (rilevanze procedurali sul dibattimento e sulla requisitoria scritta).

  • Sez. U., n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)

    Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso non dipende necessariamente dalla sua tardività; citata a supporto della possibilità di rilevare d'ufficio questioni rilevanti (qui: illegittimità della pena accessoria).

Massime di principio

  • La dichiarazione di incostituzionalità di una norma che fissava automaticamente la durata di una pena accessoria impedisce al giudice di mantenere quella determinazione: la durata deve essere rideterminata concretamente applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Anche se il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia o per altre ragioni procedurali, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio profili di illegittimità della pena e porre rimedio annullando e rinviando la parte della sentenza affetta dall'illegalità.
  • Quando la legge indica un termine massimo per pene accessorie (o quando la norma fissa un termine che è stato dichiarato incostituzionale nella parte che lo rende fisso), il giudice deve procedere a una commisurazione motivata e personalizzata della durata, tenendo conto dei criteri generali di proporzionalità e individualizzazione della pena.
  • In casi simili, le parti devono considerare che la rinuncia al gravame può comportare l'inammissibilità del ricorso, ma non preclude automaticamente l'intervento d'ufficio della Corte su vizi di illegittimità della pena; pertanto è opportuno valutare attentamente le conseguenze prima di rinunciare.
  • Se la motivazione della commisurazione si è basata su una norma poi dichiarata incostituzionale, anche la sola determinazione della durata delle pene accessorie può essere ritenuta illegittima e soggetta a revisione indipendentemente dal resto della sentenza di condanna.

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