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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27427/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., contestando la motivazione del Tribunale di sorveglianza che avrebbe valutato in modo parziale gli elementi positivi del suo percorso detentivo (quasi ventennale), puntando invece su una presunta persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ha dedotto di trovarsi in stato di indigenza che gli impedisce di adempiere alle obbligazioni civili, ha ricordato l'assenza di reati successivi al 2007, la buona condotta e la partecipazione alle attività trattamentali, e ha censurato quello che interpreta come un automatismo preclusivo non più previsto dalla normativa vigente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo rispetto a ragioni già esaminate nel merito senza specifiche censure. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione congiunta dell'art. 30-ter ord. pen. e dell'art. 4-bis, così come modificato dalla legge n. 199/2022: per i detenuti "di prima fascia" l'accesso ai permessi premio richiede non solo la regolare condotta ma anche l'acquisizione di elementi specifici idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino. Nel caso concreto i giudici hanno valorizzato l'operatività attuale del clan di appartenenza, il coinvolgimento di congiunti, il rifiuto del ricorrente a essere esaminato dopo aver richiesto di rendere dichiarazioni e l'assenza di segni di reale dissociazione, concludendo per la non esclusione della pericolosità sociale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.\n\nLa condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

    L'art. 30-ter stabilisce i requisiti ordinari per i permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al percorso rieducativo; il giudice deve valutare la coerenza del permesso con le finalità del trattamento.

  • art. 4-bis, ordinamento penitenziario (comma 1-bis)

    I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, ... purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva ... nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali ... Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

    Per i reati "di prima fascia" l'accesso ai benefici è subordinato all'allegazione di elementi specifici e ulteriori rispetto alla sola buona condotta, e all'accertamento che non vi siano collegamenti attuali con la criminalità né rischio di ripristino; il requisito delle obbligazioni civili può essere superato anche dimostrando l'assoluta impossibilità di adempiere.

  • Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione D.L. 162/2022)

    Modifica dell'art. 4-bis ord. pen. e recepimento delle indicazioni della Corte costituzionale, eliminando la presunzione assoluta di pericolosità e prevedendo oneri probatori specifici per l'accesso ai benefici da parte dei detenuti "di prima fascia".

    La novella ha recepito l'indirizzo costituzionale che richiede valutazioni individualizzate: il divieto automatico è rimosso ma sostituito da oneri probatori più stringenti a carico del detenuto non collaborante.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 253 del 2019

    La parte dell'art. 4-bis che non consentiva ai detenuti "di prima fascia" l'accesso ai permessi premio in assenza di collaborazione è illegittima perché imponeva una presunzione assoluta di pericolosità, contrastante con i principi di ragionevolezza e finalità rieducativa.

    Ha eliminato la presunzione assoluta e imposto che la magistratura valuti in concreto, richiedendo elementi specifici per escludere l'attualità di collegamenti e il pericolo di ripristino.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2022

    Dichiarata infondata la questione relativa alla diversità di oneri probatori per chi non collabora per libera scelta o per impossibilità; l'esito dipende dalla situazione oggettiva valutata dal giudice di sorveglianza.

    Conferma che la valutazione è ancorata agli elementi oggettivi del caso; il regime probatorio è definito in funzione della forza presuntiva del vincolo associativo e della situazione concreta.

Massime di principio

  • Per i detenuti condannati per reati "di prima fascia" (es. associazione mafiosa) l'accesso ai permessi premio richiede oltre alla regolare condotta l'allegazione di elementi specifici e concreti che escludano collegamenti attuali con l'organizzazione e il rischio di ripristino; la sola buona condotta non è normalmente sufficiente.
  • L'onere di allegazione grava sul richiedente: elementi quali assenza di procedimenti successivi, partecipazione effettiva al percorso rieducativo, mancanza di contatti accertabili con il clan possono contribuire a superare la presunzione, ma devono essere concreti e documentati.
  • Il giudice deve completare l'istruttoria, ove necessario, acquisendo informazioni da autorità competenti (Procuratore nazionale antimafia, Procura distrettuale, Comitato ordine e sicurezza pubblica) e valutare il caso con criteri di particolare rigore proportionalmente alla forza del vincolo associativo.
  • La situazione economica che rendesse impossibile l'adempimento delle obbligazioni civili può essere presa in considerazione, ma va dimostrata compiutamente (es. istanza di remissione del debito e prove di indigenza).
  • Rifiutare di essere esaminato o non collaborare con gli accertamenti trattamentali può essere valutato negativamente e indebolire la posizione del richiedente; al contrario, la disponibilità a essere esaminato e iniziative concrete di riparazione verso le vittime sono elementi positivi.
  • In sede di impugnazione è necessario formulare censure specifiche e non limitarsi a rilievi generici o a riproporre argomentazioni già esaminate in sede di merito; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

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