Cassazione Penale, Ordinanza n. 10549/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. Sosteneva che, dopo il riconoscimento di due attenuanti, il giudice avesse applicato una sola riduzione di pena, omettendo la doppia diminuzione prevista dall'art. 63, secondo comma, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. ha natura unitaria e che non è consentito bilanciare le attenuanti con una sola delle aggravanti, dovendosi comparare simultaneamente tutte le circostanze ritenute. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la riduzione comunque concessa risultava indebitamente favorevole per effetto dell'ostatività della recidiva reiterata specifica ex art. 99, quarto comma, in relazione all'art. 69, ultimo comma, c.p. Ne ha tratto la conclusione che il ricorso era inammissibile per carenza di interesse, perché anche un eventuale ritorno al giudice di merito non avrebbe potuto procurare al ricorrente un risultato più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla carenza di interesse, poiché la censura sulla pena non poteva portare a un esito concretamente più favorevole per l'imputato, anche considerando che la riduzione operata era già, secondo la Corte, indebitamente concessa in presenza di recidiva ostativa.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una doppia riduzione di pena a fronte del riconoscimento di due attenuanti.
Il giudizio di comparazione tra circostanze ha carattere unitario e impone la comparazione simultanea di tutte le circostanze contestate e ritenute, senza bilanciare solo alcune aggravanti con alcune attenuanti.
La recidiva reiterata specifica è richiamata come circostanza ostativa, che rende indebitamente concessa la riduzione di pena riconosciuta.
Richiamato insieme alla recidiva ostativa per evidenziare il limite alla diminuzione di pena in presenza della specifica causa ostativa.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti ha natura unitaria: il giudice deve valutare congiuntamente tutte le circostanze ritenute, non potendo operare un bilanciamento parziale limitato ad alcune di esse.
- Quando la pena è già stata ridotta in modo favorevole in presenza di una circostanza ostativa, la censura volta a ottenere un'ulteriore riduzione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse se, anche in caso di accoglimento, l'imputato non potrebbe ottenere un risultato più vantaggioso.
- La ricorrenza di una recidiva reiterata specifica può incidere in senso ostativo sulla possibilità di beneficiare di ulteriori riduzioni di pena, rendendo non utile una doglianza che miri a un trattamento sanzionatorio ancora più mite.
- Il ricorso per cassazione contro la sola quantificazione della pena richiede un concreto interesse all'impugnazione: in assenza della possibilità di ottenere un esito effettivamente migliore, il ricorso è inammissibile.
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