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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35241/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia aveva disposto il trattenimento di una missiva e delle fotografie allegate, spedite al detenuto dalla moglie. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva parzialmente accolto il reclamo, disponendo l’inoltro della missiva e confermando il trattenimento delle fotografie. Il detenuto ha impugnato tale decisione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 18-ter Ord. pen.: a suo avviso, il Tribunale non aveva spiegato perché fotografie di persone recanti tatuaggi fossero idonee a veicolare messaggi criptici.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza è manifestamente infondata e il provvedimento impugnato non presenta manifesta illogicità o contraddittorietà. Il Tribunale aveva indicato che le fotografie ritraevano persone estranee al nucleo familiare del detenuto — la fidanzata del figlio e i suoi genitori — e che una di esse mostrava un tatuaggio: elementi sufficienti a giustificare il ragionevole dubbio sul contenuto effettivo delle immagini e sul possibile veicolo di messaggi criptici, senza che fosse necessario stabilire quale immagine rappresentasse il tatuaggio. La Corte ha ritenuto applicabile anche al caso la ratio del principio affermato in materia di regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. sulla copertura dei tatuaggi, in quanto rileva l’esigenza di sicurezza pubblica e di impedire comunicazioni non consentite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Il Tribunale di sorveglianza indicando che le foto ritraggono soggetti estranei al nucleo familiare del detenuto, ovvero la fidanzata del figlio e i suoi genitori tra i quali uno di essi mostra un tatuaggio, ha adeguatamente dato conto delle ragioni per cui possa ragionevolmente dubitarsi del il contenuto effettivo e del rischio che possano veicolarsi messaggi criptici, senza che a tal fine sia necessario stabilire che tipo di immagine fosse tatuata;

    Il trattenimento delle fotografie può essere giustificato dal ragionevole dubbio sul loro contenuto e sul rischio che veicolino messaggi criptici; non è necessario identificare l’immagine del tatuaggio quando il provvedimento espone elementi concreti idonei a fondare tale dubbio.

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    che, del resto, sebbene riferito alla disciplina relativa al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, questa Corte ha affermato che è legittima la prescrizione, prevista dalla nota della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento dell'Amministrazione Penitenziaria del 4 settembre 2019, che impone ai familiari del detenuto, durante lo svolgimento dei colloqui periodici, la copertura delle parti tatuate del corpo, poiché essa non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti del detenuto, e ne impedisce un esercizio elusivo delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, evitando la possibile diffusione di messaggi criptici.

    La Corte richiama il principio secondo cui misure dirette a impedire che tatuaggi siano utilizzati per diffondere messaggi criptici possono essere giustificate dalle esigenze di sicurezza pubblica senza comprimere eccessivamente i diritti del detenuto; ne applica la ratio anche al controllo di fotografie allegate alla corrispondenza.

Massime di principio

  • Nel controllo della corrispondenza del detenuto, il trattenimento di fotografie può essere giustificato quando le caratteristiche delle immagini e l’identità delle persone ritratte fondino un ragionevole dubbio sul rischio che esse veicolino messaggi criptici o comunicazioni non consentite; non è necessario individuare il contenuto preciso del tatuaggio raffigurato.
  • Le esigenze di sicurezza pubblica possono giustificare misure volte a impedire che tatuaggi siano utilizzati per veicolare messaggi criptici; la ratio di tale principio è applicabile anche al controllo di immagini fotografiche, oltre che alle prescrizioni relative ai colloqui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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