Sentenza n. 1166/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, n. 1312 del 13 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per € 283.270,25, relativa a prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna lattiero-casearia 2007-2008
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società agricola ha impugnato l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del prelievo supplementare relativo alla campagna 2007-2008. Il TAR Lombardia, Brescia, ha accolto parzialmente il ricorso. La società ha proposto appello principale limitatamente alla parte della sentenza che aveva respinto l'eccezione di prescrizione del credito, sviluppando plurime argomentazioni. AGEA e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno contestato l'appello principale e proposto appello incidentale contro la parte della sentenza favorevole alla società. Nel corso del giudizio, la società ha dedotto che l'annullamento dell'annata 2007-2008 disposto da una successiva sentenza del Consiglio di Stato avrebbe fatto venir meno l'atto presupposto dell'intimazione, determinandone l'illegittimità derivata e imponendo il ricalcolo dell'importo secondo criteri compatibili con la normativa europea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibili sia l'appello principale sia l'appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. L'annullamento dell'atto presupposto relativo all'annata 2007-2008 ha reso non più utile la decisione sull'eccezione di prescrizione dedotta dalla società, poiché la stessa appellante ha affermato che l'importo avrebbe dovuto essere ricalcolato e che l'intimazione era divenuta illegittima per effetto derivato. Per la medesima ragione è venuto meno anche l'interesse delle amministrazioni all'appello incidentale, non potendo il suo eventuale accoglimento procurare alcuna utilità dopo l'eliminazione dell'atto presupposto. Il giudice ha richiamato l'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta da fatti o atti univoci sopravvenuti e dal comportamento delle parti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere desunta da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso nonché dal comportamento processuale delle parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, viene annullato l'atto presupposto del provvedimento impugnato, sopravviene la carenza di interesse alla decisione sulle censure rivolte contro il provvedimento derivato, se l'eventuale accoglimento non può più procurare un'utilità concreta al ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche dalle dichiarazioni e dal comportamento processuale della parte, quando siano univoci nel riconoscere che l'utilità perseguita richiede il ricalcolo o la riedizione dell'attività amministrativa.
- L'annullamento dell'atto presupposto può determinare il venir meno dell'interesse anche all'appello incidentale dell'amministrazione, qualora l'eventuale riforma della sentenza di primo grado non possa più produrre alcuna utilità concreta per l'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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