Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3074/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell''''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell''''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202302152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 relativi al pay-back sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alla definizione delle linee guida per il ripiano del superamento dei tetti regionali riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, contestando altresì, per quanto occorrer potesse, la circolare ministeriale, l'accordo Stato-Regioni, il decreto sui modelli di rilevazione economica del Servizio sanitario nazionale e le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, dopo aver versato a tutte le Regioni e Province autonome che ne avevano fatto richiesta la quota ridotta del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che l'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche fino alla decisione. La prosecuzione del giudizio non avrebbe arrecato alcuna utilità alla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione delle peculiarità delle sopravvenienze e della definizione in rito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche fino al momento in cui la controversia viene trattenuta in decisione.
  • Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, per effetto di sopravvenienze, la prosecuzione del giudizio non può arrecare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDisciplina professionale
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.