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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10234/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado solo sulla recidiva, rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) ha dedotto l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., dei dati estratti da un sistema GPS acquisiti in base a un provvedimento autorizzativo emesso in altro procedimento; (2) ha lamentato vizi di motivazione, con particolare riferimento a un preteso travisamento di fatti e prove, soprattutto per la mancata acquisizione di elementi istruttori che, secondo la difesa, avrebbero avuto rilievo decisivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che la localizzazione degli spostamenti mediante GPS costituisce mezzo atipico di ricerca della prova, utilizzabile senza necessità di autorizzazione giudiziaria e senza applicazione analogica della disciplina sui tabulati o dei principi sulla data retention. Ha ritenuto il secondo motivo generico e non autosufficiente, poiché il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua con precisione l'atto processuale, il dato incompatibile con la motivazione, la sua decisività e le ragioni dell'incidenza demolitoria sulla decisione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 270 c.p.p.

    La censura sull'inutilizzabilità dei dati GPS è stata ritenuta infondata, escludendosi che tali risultanze ricadano nel divieto di utilizzazione previsto dalla norma per atti acquisiti in altro procedimento.

  • art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disciplina sui tabulati non è stata ritenuta applicabile per analogia alla localizzazione GPS.

  • Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE

    I principi elaborati in tema di data retention e tutela della vita privata nelle comunicazioni non sono stati ritenuti estensibili al pedinamento elettronico tramite GPS.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La localizzazione degli spostamenti tramite sistema GPS, quale pedinamento elettronico, è mezzo atipico di ricerca della prova e le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di una specifica autorizzazione giudiziaria, non operando in via analogica la disciplina prevista per i tabulati telefonici o per la conservazione dei dati di traffico.
  • Le regole sull'inutilizzabilità ex art. 270 c.p.p. non possono essere invocate in modo automatico contro dati GPS acquisiti in altro procedimento, quando la loro acquisizione non ricada nel paradigma normativo di inutilizzabilità richiamato dalla difesa.
  • Il motivo di ricorso per travisamento della prova è inammissibile se non indica specificamente l'atto processuale rilevante, il dato probatorio incompatibile con la decisione, la sua decisività e le ragioni per cui esso comprometterebbe in modo radicale la motivazione.
  • La censura di vizio motivazionale non può risolversi in una mera riproposizione di doglianze generiche o nell'allegazione di elementi istruttori non dimostrati come decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza elementi che escludano la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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