Cassazione Civile, Ordinanza n. 22888/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata richiesta dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando il comma 13 dell'art. 6 del decreto citato e la propria precedente giurisprudenza sul punto.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in accoglimento dell'appello erariale, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente in una controversia relativa a un avviso di liquidazione per imposta di registro e bollo, emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Benevento. Dopo la proposizione del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la contribuente aveva presentato domanda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che domanda e versamento erano stati effettuati nei termini prescritti.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 D.L. n. 119 del 2018
convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018
La presentazione della domanda e il pagamento nei termini previsti dalla procedura di definizione agevolata determinano la cessazione della materia del contendere nel giudizio pendente.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
In caso di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, le spese di lite sono compensate.
Massime di principio
- Quando sopravviene una valida definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio di legittimità diviene privo di oggetto e va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La corretta instaurazione e il tempestivo versamento previsti dalla procedura di definizione agevolata incidono sul processo pendente, impedendo la prosecuzione del contenzioso sul merito.
- Nei casi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante dalla definizione agevolata, le spese devono essere compensate se la disciplina speciale lo prevede espressamente.
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