Cassazione Penale, Ordinanza n. 35375/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per furto consumato ai danni dell'ex moglie, che aveva sporto querela. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di colpevolezza. In particolare ha sostenuto che non si era tenuto conto dello scioglimento della comunione e, comunque, del mancato accertamento della proprietà dei beni sottratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure erano generiche e aspecifiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la materiale apprensione della chiave della cassaforte contenente i monili di proprietà esclusiva della querelante, ritenendo tale condotta integrare l'impossessamento dei preziosi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre affermato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione.
Norme richiamate
Viene richiamato come base del motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma le doglianze sono ritenute generiche e non autosufficienti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.
Richiamato indirettamente nel passaggio sulla mancata rilevazione della prescrizione quando il ricorso è inammissibile, perché non si costituisce il rapporto processuale.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata quale supporto alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità o aspecificità quando non si confronta puntualmente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e omette di indicare la correlazione tra le ragioni della decisione e le censure formulate.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non può limitarsi a contestazioni astratte o meramente assertive, ma deve misurarsi con il percorso argomentativo della sentenza e spiegare perché esso sarebbe erroneo o illogico.
- In tema di furto, l'impossessamento può essere desunto anche dalla materiale apprensione del mezzo di apertura di un contenitore che custodisce beni di proprietà esclusiva della persona offesa, se tale condotta realizza il potere di fatto sui beni contenuti.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione del reato, poiché non si instaura un valido rapporto processuale di impugnazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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