Cassazione Penale, Ordinanza n. 01472/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compresa la mancata concessione dell'attenuante invocata e la confisca del denaro.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello deducendo vizio di motivazione. In particolare contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento post delictum di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che la condotta successiva avrebbe dovuto essere valorizzata. Contesta inoltre la confisca del denaro sequestrato, assumendo che la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrarne la lecita provenienza. La Corte di cassazione rileva però che i motivi sono generici e sostanzialmente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva spiegato sia l'irrilevanza del dato addotto ai fini dell'attenuante, per l'assenza di indicazioni utili all'individuazione e all'arresto del fornitore, sia l'inidoneità della documentazione a provare la provenienza lecita del denaro, compatibile per entità e modalità di rinvenimento con l'attività di cessione e traffico di stupefacenti.
Norme richiamate
L'attenuante non è riconoscibile quando il dato addotto dalla difesa è privo di utilità concreta, in particolare se non consente di individuare o condurre all'arresto del fornitore.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. richiede un contributo effettivo e concreto del reo alla neutralizzazione delle conseguenze del reato o all'accertamento dei fatti; un'apporto privo di concreta utilità investigativa può essere ritenuto irrilevante.
- La confisca del denaro può essere confermata quando la documentazione prodotta non sia idonea a dimostrarne la lecita provenienza e il contesto del rinvenimento sia compatibile con attività illecita di spaccio o traffico di stupefacenti.
- La mera allegazione difensiva di una provenienza lecita dei beni sequestrati non è sufficiente se non è supportata da elementi documentali concreti e coerenti con le circostanze del rinvenimento.
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