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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27794/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento terapeutico, detenzione domiciliare e semilibertà. Denunciava violazione di legge per contraddittorietà della motivazione circa il rigetto dell'affidamento in prova e inosservanza e erronea applicazione di norme penali con riferimento alla dichiarata inammissibilità delle altre misure.

La decisione

Dopo il deposito del ricorso per cassazione è sopraggiunto il decesso del ricorrente in data 7 gennaio 2022. La Corte di cassazione, rimesso il fascicolo alla Sezione penale competente, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per la sopravvenuta morte del condannato, richiamando la giurisprudenza secondo cui la morte del destinatario di un provvedimento della magistratura di sorveglianza, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, determina l'annullamento del provvedimento per quella causa.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rimando della decisione in camera di consiglio alla Sezione penale competente; utilizzata per la fase procedurale di assegnazione del ricorso

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata insieme all'art. 591 per la procedura di decisione in camera di consiglio in sede di cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020 (Pettrone)

    Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, Pettrone

    Principio enunciato secondo cui la morte del destinatario di un provvedimento della magistratura di sorveglianza, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, comporta l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio

Massime di principio

  • La morte del ricorrente dopo la proposizione del ricorso di cassazione rende il procedimento soggetto ad annullamento senza rinvio quando riguarda provvedimenti personalissimi di esecuzione penale o di sorveglianza.
  • Le istanze relative a misure personali (affidamento in prova, affidamento terapeutico, detenzione domiciliare, semilibertà) diventano in pratica prive di oggetto se il destinatario muore, per cui il giudice di legittimità può limitarsi ad annullare il provvedimento per causa di estinzione del procedimento.
  • L'annullamento per morte non equivale a una decisione sul merito delle censure: le questioni sostanziali rimangono non decise e non producono effetti favorevoli sulle richieste originarie.
  • In situazioni analoghe è importante documentare tempestivamente ogni evento sopravvenuto (in particolare il decesso) e darne comunicazione al giudice e alle parti per l'aggiornamento del fascicolo processuale.
  • Se esistono interessi di terzi (es. azioni civili, diritti ereditari) occorre valutare separatamente la possibile prosecuzione di azioni autonome; le misure processuali penali personali, in genere, non sopravvivono alla morte del destinatario.

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