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Ordinanza

Ordinanza n. 699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601209

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5140/2025, della quale è stata chiesta la revocazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5140/2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 463/2024. In via cautelare hanno chiesto, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., la sospensione degli effetti della sentenza revocanda. Il periculum in mora è stato fondato su un asserito comportamento non collaborativo del Comune, descritto tuttavia come generico e non dimostrato. Sono stati inoltre dedotti motivi di revocazione, la cui fondatezza è stata valutata in sede di delibazione cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti eccezionali ragioni di gravità e urgenza idonee a sospendere gli effetti della sentenza revocanda, poiché il periculum in mora allegato dalle ricorrenti derivava da un comportamento non collaborativo del Comune genericamente dedotto e non dimostrato. Ha inoltre rilevato che, nei limiti propri della fase cautelare, non emergevano elementi univoci di fondatezza dei motivi di revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per peculiari motivi.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.a.

    sospensione in via cautelare

    La sospensione cautelare della sentenza impugnata per revocazione richiede, nella fase cautelare, la verifica di eccezionali ragioni di gravità e urgenza, oltre a una plausibile fondatezza dei motivi di revocazione.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare degli effetti di una sentenza di cui è chiesta la revocazione non può essere concessa in assenza di eccezionali ragioni di gravità e urgenza adeguatamente dimostrate.
  • Un periculum in mora fondato su un generico e indimostrato comportamento non collaborativo dell’amministrazione non è sufficiente a giustificare la sospensione cautelare della sentenza.
  • Nella fase cautelare del giudizio di revocazione, la misura sospensiva presuppone anche l’assenza di elementi univoci di infondatezza dei motivi revocatori, secondo una delibazione sommaria della loro plausibile fondatezza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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