Ordinanza n. 699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5140/2025, della quale è stata chiesta la revocazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno proposto ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5140/2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 463/2024. In via cautelare hanno chiesto, ai sensi dell’art. 111 c.p.a., la sospensione degli effetti della sentenza revocanda. Il periculum in mora è stato fondato su un asserito comportamento non collaborativo del Comune, descritto tuttavia come generico e non dimostrato. Sono stati inoltre dedotti motivi di revocazione, la cui fondatezza è stata valutata in sede di delibazione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto insussistenti eccezionali ragioni di gravità e urgenza idonee a sospendere gli effetti della sentenza revocanda, poiché il periculum in mora allegato dalle ricorrenti derivava da un comportamento non collaborativo del Comune genericamente dedotto e non dimostrato. Ha inoltre rilevato che, nei limiti propri della fase cautelare, non emergevano elementi univoci di fondatezza dei motivi di revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per peculiari motivi.
Norme richiamate
sospensione in via cautelare
La sospensione cautelare della sentenza impugnata per revocazione richiede, nella fase cautelare, la verifica di eccezionali ragioni di gravità e urgenza, oltre a una plausibile fondatezza dei motivi di revocazione.
Massime di principio
- La sospensione cautelare degli effetti di una sentenza di cui è chiesta la revocazione non può essere concessa in assenza di eccezionali ragioni di gravità e urgenza adeguatamente dimostrate.
- Un periculum in mora fondato su un generico e indimostrato comportamento non collaborativo dell’amministrazione non è sufficiente a giustificare la sospensione cautelare della sentenza.
- Nella fase cautelare del giudizio di revocazione, la misura sospensiva presuppone anche l’assenza di elementi univoci di infondatezza dei motivi revocatori, secondo una delibazione sommaria della loro plausibile fondatezza.
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