Cassazione Penale, Sentenza n. 32157/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 473 cod. pen. per aver contraffatto o fatto uso di segni distintivi di case automobilistiche fabbricando accessori (principalmente tappetini). Il difensore ha dedotto: (i) che i marchi fossero agevolmente riconoscibili come non originali e dunque la condotta non integrerebbe l'elemento oggettivo del reato; (ii) che la condotta fosse di scarsa offensività e pertanto applicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; (iii) che la confisca (macchine ricamatrici e software) fosse illegittima perché, essendo facoltativa ai sensi dell'art. 240 cod. pen., avrebbe richiesto un accertamento concreto sull'utilizzo futuro dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la condanna per il reato di contraffazione ex art. 473 cod. pen., ritenendo che i falsi non fossero riconoscibili "ictu oculi" dall'acquirente medio e che pertanto l'azione fosse idonea a ingenerare errore. Ha respinto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, rilevando il rilevante numero di prodotti e la professionalità nell'esecuzione (titolare di ditta). Ha altresì confermato la confisca dei beni sequestrati (macchine ricamatrici e software), ritenendola obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen. poiché vi era un rapporto di strumentalità tra beni e reato; la confisca obbligatoria non richiede valutazione prognostica sulla destinazione futura dei beni. In conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 473 cod. pen.
Norma che punisce la contraffazione e l'uso di segni distintivi; la Corte ha ritenuto integrato il reato in presenza di prodotti realizzati professionalmente e idonei a trarre in inganno il consumatore medio.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione per il numero rilevante di prodotti e la natura professionale dell'attività, elementi incompatibili con la tenuità.
art. 240 cod. pen.
Disciplina generale sulla confisca (oggetto e facoltatività); la pronuncia distingue tra confisca facoltativa (richiede valutazione prognostica) e situazioni in cui opera una specifica disciplina di confisca obbligatoria.
art. 474-bis cod. pen.
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Introduce una confisca obbligatoria specifica per i reati di contraffazione; applicabile anche a beni meramente strumentali al reato senza necessità di giudizio prognostico sulla loro destinazione futura.
art. 49 comma 2 cod. pen.
«al significato e al valore dell'atto di cui si tratta» non con riguardo «all'effettiva realizzazione di un inganno che non è elemento della fattispecie»
Il giudizio sull'inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico deve avere riguardo al significato e valore dell'atto nel contesto tipico, e va valutato ex ante; la grossolanità del falso per l'esclusione della punibilità richiede che sia riconoscibile ictu oculi dall'uomo medio.
Massime di principio
- La valutazione della riconoscibilità del falso va riferita all'acquirente medio: se il falso non è immediatamente percepibile dall'uomo comune, il reato può sussistere anche se esperti o forze dell'ordine lo rilevano facilmente.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta ha carattere professionale o ampia diffusione dei prodotti; il numero e la qualità dell'attività sono elementi decisivi.
- Per i reati di contraffazione opera una confisca obbligatoria (art. 474-bis) che comprende sia gli oggetti contraffatti sia gli strumenti usati per produrli; non è necessario dimostrare una futura utilizzazione criminosa dei beni.
- La confisca facoltativa richiede un giudizio prognostico sulla pericolosità futura della cosa; la confisca obbligatoria introdotta per i reati di cui agli artt. 473 e 474 aggira tale requisito valutativo.
- La grossolanità che esclude la punibilità deve essere tale da impedire qualsiasi possibilità di inganno (riconoscibilità "ictu oculi"); il ricorso a prove fotografiche e pareri di esperti non sopperisce se il consumatore medio poteva essere tratto in errore.
- In casi analoghi è utile documentare elementi che attestino l'assenza di professionalità o la limitata diffusione/quantità dei prodotti per sostenere la tenuità, mentre per contrastare la confisca obbligatoria occorre mettere in luce l'assenza di nesso di strumentalità, se possibile.
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