Cassazione Penale, Sentenza n. 28190/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la rimessione in termini per proporre appello e la sospensione dell'esecutività di una sentenza del 18.3.2009 di cui aveva appreso solo al suo rientro in Italia dopo un'espulsione. Il Tribunale di Verbania aveva respinto la rimessione ritenendo regolari le notifiche eseguite presso il difensore d'ufficio; il ricorrente deduceva la mancanza di effettiva conoscenza del procedimento, lamentando violazione dei diritti di difesa (art.24 Cost., art.6 CEDU, art.14 Patto ICCPR) e contestando la motivazione come illogica/insufficiente, oltre a invocare la giurisprudenza che richiede prova positiva del contatto tra difensore e assistito per escludere la mancata conoscenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Verbania e ha rinviato il giudizio per nuovo esame. La Corte ha chiarito che, nei casi di sentenza contumaciale e di richiesta di restituzione in termini, la regolarità formale della notifica al difensore d'ufficio non è di per sé prova dell'effettiva conoscenza dell'imputato; il giudice deve reperire in atti una prova positiva dell'effettivo contatto o considerare l'ipotesi dell'omessa notifica tramite l'incidente di esecuzione se rilevante. Il Tribunale dovrà riesaminare la domanda alla luce di tali principi.
Norme richiamate
Costituzione, art. 24 comma 2
Tutela del diritto di difesa; invocata come principio generale di garanzia del contraddittorio e della effettiva possibilità di impugnare
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6 §§ 1 e 3
Garanzia del giusto processo e dei diritti della difesa (accesso ai mezzi di ricorso, informazione sulle accuse), richiamata per valutare la legittimità delle notifiche e dell'effettiva conoscenza
Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 14 § 3
Richiama garanzie processuali analoghe a quelle CEDU in tema di informazione e difesa
Codice di procedura penale, art. 175 (testo previgente)
Disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che grava sul giudice l'onere di accertare, oltre alla regolarità formale, la prova positiva dell'effettiva conoscenza dell'imputato, poiché la notifica al difensore genera solo una presunzione iuris tantum di conoscenza
Codice di procedura penale, art. 161
Regole sulla notificazione nelle mani di terzi (es. difensore d'ufficio); la Corte afferma che la regolarità formale ai sensi di questo articolo non è sufficiente a provare l'effettiva conoscenza dell'imputato
Codice di procedura penale, art. 548 comma 3
Previsione relativa all'estratto contumaciale della sentenza e relativa notificazione; rilevante per distinguere tra rimedio della rimessione in termini e incidente di esecuzione
Codice di procedura penale, art. 548 comma 2
Norma richiamata in relazione all'avviso di deposito della sentenza; la sua omissione può rendere possibile l'incidente di esecuzione per impedire la formazione del titolo esecutivo
Codice di procedura penale, art. 670 comma 3
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere sulla restituzione nel termine se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento; giustifica la competenza del Tribunale dell'esecuzione anche quando è in discussione la restituzione
D.L. n. 17/2005, art. 1 (conv. L. n. 60/2005)
Introduzione della versione del comma 2 dell'art.175 che ha previsto una presunzione iuris tantum di mancata conoscenza; la Corte interpreta che tale presunzione impone al giudice di cercare prova positiva dell'effettiva conoscenza
L. 28 aprile 2014, n. 67 (riforma del processo contumaciale)
Riforma richiamata per distinguere i regimi previgenti e successivi; nel caso in esame il processo è anteriore alla riforma, per cui va applicata la disciplina previgente, ma la giurisprudenza già allora richiedeva accertamenti sull'effettiva conoscenza
Massime di principio
- La notifica al difensore d'ufficio crea solo una presunzione iuris tantum di conoscenza da parte dell'imputato: il giudice deve ricercare una prova positiva del contatto effettivo tra difensore e assistito prima di escludere la mancata conoscenza.
- Distinguere sempre tra rimessione in termini (richiede caso fortuito/forza maggiore e ritualità della notifica) e incidente di esecuzione (azione idonea a contestare l'omessa notificazione dell'estratto contumaciale e a ottenere la sospensione dell'esecuzione e la rinnovazione della notifica).
- Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sia sulle istanze di sospensione dell'esecutività sia, se non deve dichiarare la non esecutività, sulla restituzione nel termine per impugnare; pertanto istanze connesse devono essere valutate congiuntamente nella sede dell'esecuzione.
- In sentenze contumaciali emesse in epoca ante-riforma 2014, deve comunque applicarsi la giurisprudenza che tutela la possibilità di rimessione in termini quando manca la prova dell'effettiva conoscenza, evitando valutazioni basate solo sulla regolarità formale della notifica.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il ricorrente deve: a) chiedere espressamente sia la sospensione dell'esecutività che la rimessione/incidente di esecuzione; b) produrre o richiedere accertamenti sulla mancata presa visione da parte del difensore (assenza di contatti, domiciliazione fittizia, ecc.); c) valorizzare la giurisprudenza che impone al giudice di cercare prova positiva dell'effettiva conoscenza.
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