Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38528/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale deduceva l'erronea applicazione della legge penale per omissione dell'applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, cioè per non avere il Giudice dell'udienza preliminare disposto la confisca, diretta o per equivalente, dei beni nella disponibilità dell'imputata per un valore corrispondente al prezzo o al profitto dei reati di cui era stata ritenuta responsabile (artt. 5, 10 e 10-quater d.lgs. 74/2000). Il ricorso è stato qualificato come ricorso diretto ai sensi dell'art. 608 c.p.p., essendo la sentenza di condanna non appellabile dall'ufficio di pubblico ministero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta in diversa persona fisica (art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.) per nuovo giudizio e per gli accertamenti necessari a quantificare il profitto o il prezzo del reato e per decidere sulla confisca, anche per equivalente. La condanna sostanziale per i reati contestati è sostanzialmente confermata; l'annullamento riguarda specificamente la mancata adozione del provvedimento ablatorio.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato in caso di condanna; può essere disposta anche nella forma per equivalente e può essere ordinata anche in assenza di un precedente sequestro preventivo, ma richiede che il giudice quantifichi l'ammontare del profitto e verifichi la concreta disponibilità di beni.

  • artt. 5, 10, 10-quater d.lgs. n. 74/2000

    Fattispecie contestate e accertate in primo giudizio: omissione della dichiarazione IVA, occultamento delle scritture contabili e utilizzo in compensazione di crediti non spettanti; tali accertamenti hanno formato il presupposto per la valutazione della confisca ex art. 12-bis.

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Fondamento processuale del motivo di cassazione invocato dal Procuratore Generale per vizio di applicazione della legge penale (omessa applicazione dell'art. 12-bis).

  • art. 608 c.p.p.

    Il ricorso è stato qualificato come ricorso diretto ai sensi di questa norma, data l'impossibilità per l'ufficio del pubblico ministero di proporre appello ordinario contro la sentenza di condanna resa dal Tribunale.

  • art. 623, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma applicata per disporre la trasmissione degli atti al Tribunale in diversa persona fisica per il nuovo giudizio a seguito dell'annullamento.

  • art. 569, comma 4 c.p.p.

    Richiamata per escluderne l'applicazione nel caso concreto, in ragione della qualificazione del ricorso come diretto ai sensi dell'art. 608.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. U. n. 21716/2023; Sez. 3, n. 7030/2024; Sez. 3, n. 14969/2023 e altre)

    Consolidato orientamento che riconosce la possibilità per il giudice di disporre la confisca, anche per equivalente e senza precedente sequestro, entro il valore corrispondente al profitto del reato, nonché la regola sulla non appellabilità da parte dell'ufficio del pubblico ministero e la qualificazione del ricorso come diretto.

Massime di principio

  • In caso di condanna per reati fiscali che producono un "profitto" o un "prezzo" del reato, il giudice deve valutare e, se sussistono i presupposti, ordinare la confisca ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000; l'omissione costituisce vizio che può comportare annullamento e rinvio.
  • La confisca può essere disposta anche nella forma per equivalente e senza un precedente provvedimento di sequestro, ma il giudice deve preliminarmente quantificare l'ammontare del profitto/prezzo e verificare la disponibilità effettiva di beni riconducibili al condannato entro quel valore.
  • Se dall'accertamento emerge che il profitto o il prezzo non è nella disponibilità del reo, la Corte non può disporre immediatamente la confisca per equivalente senza ulteriori accertamenti: è necessario il rinvio per consentire le indagini e la decisione in sede di merito.
  • Il pubblico ministero, quando non può proporre appello ordinario contro una sentenza di condanna del Tribunale, può impugnare con ricorso per cassazione che va qualificato secondo le norme procedurali (art. 608 c.p.p.).
  • In caso di annullamento limitato a vizi relativi a misure ablative, gli atti devono essere rimessi per nuovo giudizio a diverso giudice o collegio (art. 623 c.p.p.) per evitare che la parte già favorevole si segnali al medesimo organo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.