Cassazione Penale, Sentenza n. 29489/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione che disponeva la sua consegna alla Francia in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per i reati di associazione a delinquere e furto aggravato commessi in Francia dal 15/08/2022 al 25/03/2024. Ha dedotto violazione dell'art. 705 c.p.p. sostenendo la prevalenza dell'interesse alla continuità dell'esecuzione di una pena in Italia (detenzione domiciliare con ordine di esecuzione pena dal 24/06/2023 con fine pena 03/04/2026) e la pendenza in Italia di altro procedimento penale (udienza fissata per il 04/11/2025). Ha inoltre lamentato che non sarebbe stata valutata la gravità indiziaria dei fatti francesi, essendo tali fatti commessi mentre sarebbe già stato detenuto in Italia.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato l'erroneo riferimento del ricorrente alla disciplina dell'estradizione: il mandato d'arresto europeo è regolato dalla legge 22/04/2005 n.69, come modificata dal d.lgs. 02/02/2021 n.10, che ha eliminato alcune cause di rifiuto (es. requisito del provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e la nozione di "gravi indizi"). Ne consegue che l'autorità dello Stato di esecuzione non può sindacare la fondatezza dell'accusa, competenza riservata all'autorità dello Stato emittente. Quanto alla pendenza di procedimenti o all'esecuzione di una pena in Italia per reati diversi, la Corte ha richiamato che la facoltà di rinviare la consegna è discrizionaria della corte di appello e deve essere espressamente richiesta dal soggetto; non essendovi prova di una tale richiesta, non è violato alcun diritto. La Corte ha quindi confermato l'assenza di motivo legittimo di rifiuto della consegna, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda e ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti dalla legge.
Norme richiamate
l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile
Normativa quadro sul mandato d'arresto europeo; la Corte osserva che le precedenti limitazioni sono state modificate/abrogate dalle successive riforme, per cui non possono più costituire motivo di rifiuto automatico della consegna
Ha adeguato la normativa interna al diritto europeo, eliminando riferimenti che consentivano allo Stato di esecuzione di sindacare la sussistenza di 'gravi indizi' o l'assenza di motivazione del provvedimento; riduce i poteri di controllo sostanziale sull'accusa da parte dello Stato di esecuzione
Richiamato dal ricorrente come parametro per la priorità dell'esecuzione di pene in Italia; la Corte rileva che la disciplina dell'estradizione non si applica al mandato d'arresto europeo e che l'art. 705 non giova alla contestazione nel caso di specie
Attribuisce alla corte di appello la facoltà discrezionale di disporre il rinvio della consegna per consentire che la persona sia sottoposta a procedimento penale in Italia o sconti la pena qui inflitta per reati diversi; tale facoltà è discrezionale e deve essere esercitata su richiesta, non è automatica
decisione quadro 2002/584/GAI
Fonte europea che chiarisce la funzione e i limiti del mandato d'arresto europeo: lo Stato di esecuzione non procede a un controllo sulla fondatezza dell'accusa, che è rimessa allo Stato emittente
Norma richiamata per le pronunce che conseguono all'inammissibilità del ricorso (onere spese e sanzioni processuali a carico del ricorrente)
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Prevede gli adempimenti di cancelleria successivi alla dichiarazione di inammissibilità e alla trasmissione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo
Massime di principio
- Il mandato d'arresto europeo (MAE) è regolato dalla legge n.69/2005 e dal diritto europeo: lo Stato di esecuzione non può sindacare la fondatezza dell'accusa, competenza dell'autorità dello Stato emittente
- La presenza di una pena in esecuzione in Italia o di procedimenti pendenti per reati diversi non impedisce automaticamente la consegna: la corte di appello ha solo una facoltà discrezionale di rinviare la consegna, che deve essere espressamente richiesta dal consegnando
- Dopo le modifiche normative recenti (d.lgs. 02/02/2021 n.10) non costituiscono più cause obbligatorie di rifiuto del MAE la mancanza di 'gravi indizi' o la mancata sottoscrizione/motivazione di un provvedimento cautelare
- Se si intende evitare la consegna per ragioni processuali o di esecuzione pena in Italia, è necessario chiedere formalmente il rinvio della consegna alla corte di appello e dimostrare uno specifico interesse; l'inerzia su tale fronte rende difficile la censura in sede di legittimità
- Il trasferimento coattivo all'estero non impedisce la tutela dei diritti difensivi in Italia: può costituire legittimo impedimento per la prosecuzione dei processi e non impedisce l'impugnazione delle sentenze di primo grado
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