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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22633/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Trieste per il reato previsto dall'art. 18 r.d. 773/1931 (omessa preventiva comunicazione al Questore di una pubblica manifestazione). Il pubblico ministero sosteneva che l'imputato dovesse essere qualificato come promotore o comunque come soggetto che ha collaborato concretamente all'organizzazione della riunione, atteso che egli aveva scaricato dalla propria auto e messo a disposizione l'impianto stereo, strumento essenziale perché gli oratori potessero essere ascoltati, e che durante la manifestazione aveva anche preso la parola. Il Tribunale aveva ritenuto che l'imputato non fosse promotore, anche perché la comunicazione inviata alla Questura era stata effettuata da persona diversa e tardivamente, e non aveva valutato come contestato l'intervento orale dell'imputato durante la riunione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Trieste per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di promotore è ampia e comprende non solo chi idei o indichi la manifestazione, ma anche chi si attiva per la sua buona riuscita mediante condotte materiali e oggettivabili (es. fornire attrezzature essenziali, organizzare aspetti pratici, prendere la parola se a conoscenza dell'omesso preavviso). La Corte ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che non ha applicato tali principi al caso concreto (fornitura dell'impianto stereo e intervento orale dell'imputato), e perciò ha disposto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 18 r.d. 773/1931

    Punisce chi, in qualità di promotore, non dia avviso al Questore almeno tre giorni prima di una riunione in luogo pubblico; la norma è interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, ricomprendendo anche soggetti che, con condotte materiali e oggettivabili, contribuiscono alla promozione/organizzazione e/o prendono la parola se a conoscenza dell'ommissione

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 90/1970

    Stabilisce che alla figura del promotore va affiancato chi prende la parola durante la riunione purché sia a conoscenza dell'omesso preavviso

  • Sez. 1, n. 1271 del 17/4/1973 (Bernardini)

    Affermata la nozione di promotore includente non solo l'ideatore ma anche chi si attivi per la riuscita della riunione mediante iniziativa o parole di incitamento

  • Sez. 1, n. 763 del 30/11/1977 (Valcic)

    Conferma che la promozione può consistere nell'iniziativa o nell'impulso che determinano l'evento, anche in assenza di attività organizzativa formale

  • Sez. 1, n. 42448 del 21/10/2009 (Corradini)

    Ritenuto promotore chi, durante un corteo, con megafono impartisca istruzioni, prenda contatti con le forze dell'ordine, rilasci interviste e in generale collabori concretamente alla realizzazione e al buon esito dell'evento

  • Sez. 1, n. 35493 del 17/11/2020 (Limido)

    Ribadisce che è promotore anche chi collabora alla realizzazione pratica e partecipa alla fase preparatoria, integrando così il reato di omesso preavviso

Massime di principio

  • La nozione di 'promotore' ai fini dell'art. 18 TULPS va interpretata in senso sostanziale e oggettivo: non solo ideatori formali ma anche soggetti che con atti materiali favoriscono la riuscita della manifestazione possono essere considerati promotori
  • La fornitura di mezzi o attrezzature essenziali per lo svolgimento della riunione (es. impianto audio) può costituire un elemento decisivo per qualificare un soggetto come promotore o collaboratore organizzativo
  • Chi prende la parola durante la riunione può essere ritenuto soggetto affiancato al promotore quando sia dimostrabile la conoscenza dell'omesso preavviso; la conoscenza è un elemento rilevante da valutare dal giudice
  • La partecipazione mero-passeggero/semplice alla manifestazione non integra di per sé il ruolo di promotore; occorre dimostrare condotte concrete e oggettivabili di iniziativa o collaborazione
  • Il giudice di merito deve motivare esplicitamente in che modo le condotte materiali degli imputati rientrano nella nozione estesa di promotore richiamata dalla giurisprudenza di legittimità; l'omessa applicazione di tali principi può determinare l'annullamento con rinvio

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