Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11989/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.

Giustizia amministrativa202601727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della Salute e del Dipartimento competente sull’istanza della ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. Nel corso del giudizio ha depositato documentazione attestante il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo comprovati documentalmente i presupposti della richiesta della ricorrente. Ha tuttavia condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, applicando il principio della soccombenza virtuale, ossia valutando che l’amministrazione sarebbe risultata soccombente in relazione alla controversia sul silenzio. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è stato proposto sulla base di tale disposizione.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito relativo all’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio si è concluso per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento, il ricorrente dimostra documentalmente il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante valutazione prognostica della parte che sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
  • In caso di condanna alle spese, il giudice può disporne la distrazione in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.