Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente finanziario)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito vantato da una società finanziaria pubblica regionale per la restituzione di somme già erogate a una società poi fallita, a seguito della revoca dell’intervento pubblico. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo, escludendo il privilegio speciale previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 e gli interessi post fallimentari, ritenendo non indicato con precisione il bene oggetto di prelazione. Il tribunale, investito dell’opposizione allo stato passivo, aveva rigettato l’opposizione affermando invece che il privilegio invocato non spettasse perché la somma revocata derivava da un contributo in conto capitale e non da un finanziamento. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 99 l. fall., sostenendo che il tribunale aveva deciso su un tema diverso da quello devoluto, ampliando indebitamente il thema decidendum; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9, commi 4 e 5, d.lgs. 123/1998, per avere il tribunale limitato il privilegio ai soli finanziamenti agevolati, escludendolo per i contributi in conto capitale; erano proposti anche altri motivi, rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo il potere del giudice dell’opposizione di verificare d’ufficio la fondatezza del titolo e quindi anche i presupposti sostanziali del privilegio, pur se il giudice delegato aveva negato il privilegio per una ragione processuale diversa. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 si applica anche ai contributi pubblici a fondo perduto, quando siano stati revocati e ne sia chiesta la restituzione, perché la norma tutela l’interesse pubblico al reimpiego delle risorse e non solo i finanziamenti in senso stretto. Sono rimasti assorbiti gli ulteriori motivi. Il decreto del tribunale è stato cassato con rinvio al Tribunale di Cagliari, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione non impedisce al giudice dell’opposizione allo stato passivo di verificare d’ufficio la fondatezza del titolo e i presupposti sostanziali della prelazione, se la decisione resta nell’ambito della domanda di ammissione.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il tribunale può esercitare i poteri di verifica della fondatezza della domanda di insinuazione, anche rispetto al titolo e alla pretesa prelazione.
La norma elenca le forme degli interventi pubblici a sostegno delle attività produttive e costituisce il contesto sistematico per interpretare l’art. 9 sulla revoca e sulle restituzioni.
art. 9, comma 4, d.lgs. 123/1998
Disciplina le ipotesi di revoca dei benefici e le relative restituzioni, comprendendo tutte le somme erogate nelle varie forme di intervento pubblico.
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
Riconosce il privilegio generale ai crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati ai sensi del decreto, e tale privilegio si estende anche ai contributi a fondo perduto revocati.
È richiamato solo per il deposito della memoria nel procedimento camerale di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale non è vincolato alla sola ragione di rigetto indicata dal giudice delegato: può verificare d’ufficio tutti i presupposti di fondatezza del credito e della prelazione richiesta, purché resti nell’ambito della domanda proposta.
- La locuzione normativa che attribuisce il privilegio ai crediti nascenti dai "finanziamenti" pubblici va interpretata in modo funzionale e non restrittivo: essa comprende anche i contributi pubblici a fondo perduto, quando siano stati revocati e se ne chieda la restituzione.
- La tutela privilegiata prevista per i crediti restitutori da interventi pubblici mira a proteggere l’interesse pubblico al recupero e al reimpiego delle risorse, sicché la natura originaria di elargizione gratuita non esclude il privilegio nella fase patologica del rapporto.
- Ai fini dell’art. 112 c.p.c., non vi è ultrapetizione se il giudice fonda il rigetto della domanda su una diversa ragione giuridica rispetto a quella rilevata in primo grado, quando la questione attiene comunque ai presupposti della pretesa azionata.
- Nell’interpretazione delle norme sulle agevolazioni pubbliche alle imprese, la finalità sostanziale dell’intervento e la protezione dell’erario prevalgono su letture meramente formalistiche della singola tipologia di erogazione.
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