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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22499/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Artuso per furto di energia elettrica, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. Il Pubblico Ministero ha censurato una errata interpretazione della circostanza aggravante sostenendo che rileva la sola funzionalità della cosa sottratta rispetto a un interesse pubblico, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto erogatore o dal punto di prelievo (rete pubblica o contatore privato). Inoltre è stata rilevata una censura procedurale perché l'aggravante era stata espressamente contestata nel capo di imputazione e non poteva essere esclusa dal Tribunale come se non fosse stata rilevata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il Tribunale avesse commesso un duplice errore: (1) non poteva trattare come non contestata la circostanza aggravante già formalmente imputata; (2) la valutazione sostanziale della circostanza è errata in quanto la nozione di servizio pubblico va intesa oggettivamente: l'energia elettrica è qualificabile come bene destinato a pubblico servizio per la sua funzione e destinazione collettiva, indipendentemente dal fatto che la sottrazione avvenga tramite allaccio alla rete pubblica o mediante manomissione di contatore privato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    La circostanza aggravante si applica quando la cosa sottratta è destinata a un pubblico servizio; la Corte interpreta la nozione in senso oggettivo, valutando la destinazione funzionale del bene rispetto a interessi collettivi.

  • Costituzione - art. 41

    Usata per sostenere che l'iniziativa economica privata non può operare in contrasto con l'utilità sociale, supportando la lettura oggettiva della nozione di servizio pubblico.

  • Costituzione - art. 43

    Richiamata come elemento che evidenzia l'esistenza di attività di rilevanza sociale che possono essere qualificate come servizi pubblici, indépendamment dalla natura del gestore.

  • legge 12 giugno 1990 n. 146

    Definisce i servizi pubblici come quelli volti a garantire il godimento di diritti costituzionalmente tutelati; la norma è utilizzata per includere l'erogazione di energia elettrica tra i servizi pubblici.

  • D.P.C. 19 maggio 1995

    Elenca i servizi da considerare pubblici, includendo espressamente l'energia elettrica, e rafforza la qualificazione normativa del settore.

  • legge 30 luglio 1994 n. 474

    Richiamata per individuare nell'ambito delle privatizzazioni e delle autorità di regolazione i soggetti e le attività da considerare pubblici; contribuisce alla lettura oggettiva della nozione di servizio pubblico.

  • legge 14 novembre 1995 n. 481

    Istituisce l'Autorità per l'energia e il gas (poi ARERA), confermando l'inquadramento dell'energia elettrica in un regime di servizio pubblico regolamentato.

  • Cass. Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967

    Sentenza richiamata dal Tribunale e criticata dalla Corte come espressione di una teoria soggettiva della nozione di servizio pubblico; la Corte supera tale impostazione.

  • Cass. Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021 (Mondino)

    Conferma che l'aggravante per cosa destinata a pubblico servizio sussiste ogni qual volta la cosa abbia un nesso funzionale con l'erogazione di un pubblico servizio, anche se la sottrazione avviene tramite allaccio a terminali collocati in proprietà privata.

  • Cass. Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013 (Giordano)

    Affermata la distinzione tra fruizione pubblica e destinazione a servizio pubblico; la Corte valorizza la destinazione della cosa come criterio.

  • Cass. Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023 (Marcì)

    Ha stabilito che, nel furto di energia elettrica, l'aggravante è configurabile anche se la sottrazione avviene mediante allacciamento alla rete esterna e indipendentemente dal danno ad altri utenti.

  • Cass. Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026 (LoIacono)

    Ribadisce che la manomissione del contatore non esclude di per sé la configurabilità dell'aggravante quando l'energia sia destinata a un pubblico servizio.

Massime di principio

  • La nozione di "servizio pubblico" va intesa principalmente in senso oggettivo: rileva la destinazione funzionale del bene al soddisfacimento di interessi collettivi, non la natura pubblica o privata del gestore.
  • L'energia elettrica è in ogni caso qualificabile come bene destinato a pubblico servizio per il suo ruolo e per la disciplina costituzionale, legislativa e regolamentare del settore.
  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. si applica anche quando la sottrazione di energia avviene tramite allacciamento abusivo a impianti o contatori situati in proprietà privata, purché l'energia sia destinata a un servizio pubblico.
  • Il giudice non può escludere d'ufficio una circostanza aggravante che sia stata formalmente contestata nell'imputazione senza valutazione e motivazione adeguata; la mancata considerazione può comportare annullamento e rinvio.
  • In casi analoghi è necessario verificare la destinazione funzionale del bene sottratto e la normativa/regolazione applicabile al settore per determinare la sussistenza dell'aggravante.

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