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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39347/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l'unico motivo fosse una mera riproposizione di censure già vagliate in appello e non contenesse una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. L'unico motivo deduceva il mancato riconoscimento di una ipotesi di falso grossolano, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il reato contestato. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; perciò il motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    È la norma incriminatrice per il reato contestato; la sentenza non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a confermare che la doglianza proposta non poteva essere esaminata in cassazione perché meramente riproduttiva di censure già respinte nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un errore nella qualificazione del fatto o nel mancato riconoscimento di una diversa ipotesi fattuale, quando non accompagnata da una critica puntuale alle ragioni decisorie, non supera il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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