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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33796/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata a una socia coobbligata in solido per l’iscrizione a ruolo, a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, dell’IVA 2005 oggetto di un precedente avviso di accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, ma l’atto presentava incongruenze: indicava una sentenza impugnata diversa da quella effettivamente oggetto del ricorso e risultava depositato, per errore, nel fascicolo di un altro procedimento collegato, con il coinvolgimento anche di soggetti ulteriori rispetto alla sola ricorrente. La Corte, con ordinanza interlocutoria, ha quindi rimesso la causa a nuovo ruolo chiedendo chiarimenti. Nei chiarimenti la parte ha precisato che la rinuncia era da riferire al presente ricorso e ha dedotto che, nelle more, la lite presupposta era stata definita agevolmente dalla società, con sgravio delle somme iscritte a ruolo, sicché il giudizio avrebbe dovuto ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere, con spese compensate. Si è anche richiamata la posizione dell’Agenzia delle Entrate, che aveva aderito alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che la dichiarazione depositata non integrava una valida rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c., perché non proveniva personalmente dalla parte né da difensore munito di procura speciale. Tuttavia, ha ritenuto che essa esprimesse comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, confermata anche dalla nota dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione della controversia presupposta e sullo sgravio delle somme. In ragione di ciò ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sopravvenuta alla proposizione, disponendo la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione richiede, per produrre l’effetto estintivo, la provenienza personale della parte oppure del difensore munito di procura speciale; in difetto, l’atto non vale come valida rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una dichiarazione di rinuncia non proveniente dalla parte o da difensore munito di procura speciale non determina l’estinzione del processo per rinuncia agli atti.
  • La sopravvenuta definizione della controversia presupposta e lo sgravio delle somme iscritte a ruolo possono comportare la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la proposizione, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dall’esito complessivo della vicenda e dalla sopravvenienza che rende inutile la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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