Cassazione Penale, Ordinanza n. 33736/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano, che aveva confermato la pena inflitta dal Tribunale di Milano per il reato contestato ai sensi degli artt. 110, 56 e 624-bis c.p. Con un unico motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione di legge, contestando la determinazione della pena relativa al tentativo: secondo la ricorrente, la diminuzione avrebbe dovuto essere applicata nella misura massima di due terzi, anziché nella misura della metà. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato ampiamente la scelta della riduzione nella misura della metà, valorizzando il grado di avanzamento dell'azione criminosa, la prossimità della consumazione, l'intensità del dolo e la concreta offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto adeguata e immune da vizi logici la motivazione della Corte d'appello sui criteri di commisurazione della pena e sulla mancata applicazione della massima riduzione prevista per il tentativo. La valutazione discrezionale del giudice di merito, quando adeguatamente motivata e priva di illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità. L'imputata è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma relativa al concorso di persone nel reato.
Richiamato quale disciplina del delitto tentato; la misura della diminuzione di pena è stata valutata discrezionalmente dal giudice in relazione al grado di avanzamento dell'azione criminosa e alla prossimità della consumazione.
Richiamato quale fattispecie delittuosa oggetto della condanna, in forma tentata.
Massime di principio
- La scelta della misura concreta della diminuzione di pena per il tentativo, entro i limiti previsti dalla legge, costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito e deve essere motivata in rapporto al grado di avanzamento dell'azione criminosa, alla prossimità della consumazione, all'intensità del dolo e alla concreta offensività della condotta.
- In sede di legittimità non è censurabile la graduazione della diminuzione per il tentativo quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione sufficiente, non manifestamente illogica e coerente con gli elementi concreti del fatto.
- La mancata applicazione della massima riduzione di pena prevista per il tentativo non integra, di per sé, violazione di legge se il giudice espone le ragioni della diversa quantificazione.
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