Cassazione Civile, Ordinanza n. 14801/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto munito di decreto ingiuntivo e di ordinanza di sospensione parziale dell'efficacia esecutiva aveva notificato un atto di precetto per il recupero di una somma. La destinataria del precetto propose opposizione deducendo vizi della notificazione del titolo esecutivo. Il tribunale qualificò l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo che i motivi dedotti attenessero in realtà a questioni di merito o di rito già incidenti sulla formazione del titolo. In appello la parte opponente insistette sostenendo che l'opposizione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che il tribunale avesse errato nel dichiararla inammissibile. Nel corso del giudizio di appello intervennero anche fatti successivi: la revoca parziale del decreto ingiuntivo da parte della corte d'appello in altro procedimento e la definizione dell'esecuzione iniziata sulla base del precetto. La corte d'appello accolse comunque l'impugnazione e dichiarò insussistente il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Il creditore propose ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 474 e 615 c.p.c. e vizio di procedimento, per avere la corte d'appello ritenuto che la chiusura dell'esecuzione non impedisse l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione; 2) violazione degli artt. 615, 617 e 112 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente sussunto l'opposizione nella disciplina dell'opposizione all'esecuzione invece che in quella dell'opposizione agli atti esecutivi e per avere pronunciato ultra petita; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c., per non avere disposto la sospensione necessaria in attesa dell'esito del giudizio di cassazione pendente avverso la sentenza che aveva revocato parzialmente il decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha rilevato d'ufficio che la sentenza d'appello non poteva essere validamente impugnata con appello. Ha applicato il principio di apparenza: una volta che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l'opposizione come ex art. 617, comma 1, c.p.c. e l'aveva dichiarata inammissibile per tardività, la parte soccombente avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione e non appello. Poiché il gravame era dunque inammissibile, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c. Ha inoltre precisato che restano impregiudicate eventuali ragioni restitutorie connesse alle vicende del titolo esecutivo e ha condannato la controricorrente alla rifusione delle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata
richiamato sia per qualificare l'opposizione all'esecuzione sia per censurare la decisione d'appello sul diritto di agire esecutivamente
la Corte ribadisce che, se il giudice di primo grado qualifica espressamente l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi, la parte deve impugnare secondo il mezzo coerente con tale qualificazione apparente
indicato come base processuale per affermare che la sentenza che definisce l'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile ma va impugnata con ricorso per cassazione
richiamato nel secondo motivo per denunciare una pretesa pronuncia ultra petita
richiamato nel terzo motivo per lamentare la mancata sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti contro la sentenza d'appello
utilizzato come base per la cassazione senza rinvio quando il gravame non poteva essere proposto
richiamato solo in relazione alla fissazione dell'udienza di decisione in appello
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado qualifica espressamente la domanda come opposizione agli atti esecutivi, anche se in modo erroneo, la parte soccombente deve conformarsi a tale qualificazione ai fini della scelta del mezzo di impugnazione, secondo il principio dell'apparenza.
- La sentenza che definisce un'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile; il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.
- Se il gravame è proposto con un mezzo d'impugnazione non previsto, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità del giudizio di appello e cassare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La definizione o estinzione della procedura esecutiva non elide di per sé l'interesse a stabilire se esistesse il diritto di procedere ad esecuzione, ma nel caso deciso tale questione non è stata esaminata perché assorbita dall'errore sul mezzo di impugnazione.
- Le eventuali conseguenze restitutorie legate alle vicende del titolo esecutivo restano impregiudicate quando la decisione d'appello viene eliminata per vizio del gravame.
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