Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Forlì-Cesena recante un divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di due anni, adottato ai sensi dell’art. 6 l. 401/1989

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, l’identificazione, sostenendo che non fosse sufficientemente certa; ha dedotto la propria condotta passiva e l’assenza di una concreta pericolosità; ha lamentato il difetto di motivazione; ha contestato la proporzionalità della durata biennale del divieto e la determinatezza dell’indicazione delle manifestazioni e dei luoghi cui il divieto si riferisce. In sede cautelare ha inoltre prospettato un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per mancanza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie scrupolosa l’identificazione del ricorrente, fondata su indizi che non risultavano efficacemente contestati; la mancata identificazione di altri partecipanti agli scontri è stata considerata irrilevante. Sulla base dei verbali e della documentazione fotografica, il Collegio ha escluso una condotta meramente passiva, rilevando che il ricorrente, con il volto coperto, aveva partecipato volontariamente e premeditatamente a un’azione violenta di gruppo. Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di pericolosità, anche in ragione del fatto che il ricorrente era sceso dal mezzo in un luogo diverso da quello indicato per ragioni di sicurezza, senza fornire una spiegazione alternativa plausibile. La durata di due anni è stata giudicata adeguata e proporzionata, anche in comparazione con la durata maggiore applicata a soggetti che avevano brandito armi improprie e riportato precedenti specifici. Il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente preciso nell’indicare le manifestazioni vietate e il significato dei luoghi limitrofi. Quanto al periculum, il TAR ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile, poiché la limitazione della libertà di circolazione risultava specifica e puntualmente delimitata nel tempo e nello spazio. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è stato ritenuto, in sede cautelare, sorretto da elementi indiziari relativi alla partecipazione del destinatario ad azioni violente e da una motivazione adeguata sulla sua pericolosità; la durata biennale è stata giudicata proporzionata.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenuti entrambi insussistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’identificazione del destinatario di un DASPO può ritenersi sufficientemente attendibile quando risulti fondata su un complesso di indizi valutati dall’amministrazione e non efficacemente contestati dall’interessato; la mancata identificazione di altri partecipanti ai medesimi scontri non esclude, di per sé, la riferibilità della condotta al destinatario.
  • La partecipazione volontaria, anche se non armata, a un’azione violenta di gruppo può integrare un elemento idoneo a fondare il DASPO, quando sia desumibile dai verbali e dalla documentazione fotografica, anche qualora l’interessato sostenga di avere mantenuto una condotta passiva.
  • La valutazione della pericolosità posta a fondamento del DASPO è adeguatamente motivata quando il provvedimento, alla luce degli elementi istruttori disponibili, esplicita la partecipazione dell’interessato a un’azione violenta e le circostanze concrete del suo comportamento.
  • La durata del DASPO deve rispettare il principio di proporzionalità; tale requisito può ritenersi soddisfatto quando la durata concretamente applicata sia inferiore a quella prevista per condotte connotate da maggiore gravità, quali l’uso di armi improprie e la presenza di precedenti specifici.
  • Non sussiste il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare del DASPO quando il divieto incide sulla libertà di circolazione in modo puntuale e circoscritto, con precisa delimitazione temporale e spaziale.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.