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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15732/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello del Comune di Reggio Calabria contro l'annullamento di un avviso di pagamento TARI 2019. Il ricorso per cassazione era stato proposto con due motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver definito la controversia con conciliazione con il Comune. L'ente locale ha aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società contribuente e dell'adesione del Comune, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, rilevando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione, introdotta dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale e di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accolta e accompagnata dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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