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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33975/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, dopo averlo assolto dal reato di calunnia, ha confermato la condanna per falsa testimonianza. Con il primo motivo ha dedotto, in sostanza, una rivalutazione della vicenda fattuale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrato l'elemento oggettivo del reato per avere egli reso dichiarazioni false, idonee a incidere sulle decisioni del Tribunale e del Giudice di pace di Taranto, in relazione alla documentazione posta a fondamento di pretese creditorie. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p., sostenendo che il proprio interesse di fatto avrebbe impedito l'obbligo di testimoniare; la Corte ha invece ritenuto che tale interesse non fosse ostativo all'obbligo testimoniale e non determinasse incapacità a testimoniare, neppure nel processo civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo difensivo meramente assertivo e non confrontato con la motivazione della sentenza di appello, che aveva spiegato sia la falsità delle dichiarazioni rese sia la loro potenziale incidenza decisoria. Ha inoltre escluso che potesse operare la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p., rilevando che l'interesse di fatto dell'imputato non escludeva l'obbligo di testimoniare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.

    Norma incriminatrice contestata e confermata in appello: falsa testimonianza per aver riferito circostanze false rilevanti per la decisione del giudice.

  • art. 384 c.p.

    La causa di non punibilità non è stata riconosciuta perché l'interesse di fatto vantato dall'imputato non escludeva l'obbligo di testimoniare né comportava incapacità a testimoniare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si risolva in una mera rivalutazione del merito o in una critica generica della vicenda, senza una specifica confutazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini della falsa testimonianza, è sufficiente che la dichiarazione mendace sia oggettivamente idonea a incidere sulla decisione del giudice, ove creduta, anche se la falsità viene accertata attraverso il compendio istruttorio.
  • La causa di non punibilità prevista per chi abbia un interesse proprio nel procedimento presuppone una situazione che incida sull'obbligo di deporre o sulla capacità a testimoniare; un mero interesse di fatto non è di per sé sufficiente a escludere la punibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieFalsa testimonianza
RamiReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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