Cassazione Penale, Sentenza n. 19662/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per partecipazione ad associazione per delinquere e reati fine (truffe) addebitate a un gruppo che prometteva finanziamenti tramite un presunto "Ema vision Ehzs". Le censure principali erano: (1) per la truffa contestata al capo b) in danno di Giorgio Puccioni mancava la querela necessaria alla procedibilità; (2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 416 c.p.) sulla sussistenza dell'associazione per delinquere: si contestava che la serie di reati potesse essere spiegata come concorso di persone nel reato continuato e non come associazione stabile, che mancasse prova dell'elemento soggettivo e dell'autonomia organizzativa, e che i ricorrenti avessero avuto ruoli esclusivamente tecnici o marginali; (3) doglianze di prescrizione e di mancata valutazione dell'interruzione causata da comportamenti di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione dell'11 aprile 2025, ha accolto soltanto la doglianza relativa alla mancanza della querela da parte di Giorgio Puccioni: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gatti, Ondrackova e Tosini limitatamente al capo b) (truffa in danno di Puccioni), dichiarando il reato improcedibile per assenza di querela e cancellando la pena di 4 mesi di reclusione per ciascun imputato. Ha ritenuto assorbite le questioni di prescrizione relative a quel capo. Per il resto ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la responsabilità e la condanna per la partecipazione all'associazione per delinquere e per gli altri reati-fine, motivando che la serialità, l'omogeneità delle modalità e gli elementi organizzativi emergenti (false documentazioni, studi professionali di appoggio, schermi societari, ruoli ripetuti dei partecipanti) sono idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione stabile e di un programma criminoso indeterminato. Ha altresì ribadito i limiti della Cassazione nella riqualificazione del materiale probatorio.
Norme richiamate
La norma è interpretata alla luce della giurisprudenza: la sussistenza dell'associazione per delinquere può essere dimostrata anche attraverso la serialità e l'omogeneità dei reati-fine, purché emergano elementi indicativi di stabilità del vincolo associativo e indeterminatezza del programma criminoso
principio giurisprudenziale (richiamato dalla sentenza)
Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014, Salmeri, Rv. 262820 –01
Il proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità (mancanza di querela) prevale sul proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione; quindi l'assenza di querela comporta improcedibilità e annullamento senza rinvio
Massime di principio
- La mancanza della querela da parte della presunta persona offesa rende il reato perseguibile improcedibile: questo proscioglimento prevale sull'estinzione per prescrizione.
- La configurabilità dell'associazione per delinquere può essere desunta dalla serialità e dall'omogeneità dei reati-fine se tali elementi si accompagnano a indizi di organizzazione stabile (strumenti, ruoli ripetuti, schermi societari, documentazione falsa) e a una capacità progettuale che persiste oltre i singoli reati.
- La distinzione tra concorso nel reato continuato e associazione per delinquere si fonda sulla stabilità e indeterminatezza del vincolo associativo: il concorso è occasionale e limitato al programma determinato, mentre l'associazione manifesta un progetto persistente e non circoscritto.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione di merito della prova; il controllo è limitato alla legittimità e alla coerenza logica della motivazione rispetto agli elementi di fatto e di prova assunti in motivazione.
- Contestazioni relative al ruolo individuale (apporto causale, consapevolezza) richiedono una rivalutazione di merito e quindi difficilmente superano il vaglio di ammissibilità in Cassazione se si limitano a chiedere diversa valutazione delle prove.
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