Cassazione Civile, Ordinanza n. 06804/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso, qualificando l'inesatta indicazione della denominazione della parte come errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e ha disposto la correzione del provvedimento precedente, sostituendo la dicitura errata con quella esatta. Non sono state liquidate spese di lite, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.
Esito
Favorevole al ricorrente (controricorrente)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 28675/2024, deducendo che nella prima pagina del provvedimento la denominazione della parte ricorrente era stata riportata in modo inesatto come "Condominio di via Rondinella 40" invece di "Condominio di via Rotondella 40". Il ricorso era stato depositato ma non iscritto a ruolo, e la trattazione era stata disposta nelle forme della correzione dell'errore materiale. La doglianza riguardava esclusivamente un refuso nella indicazione della parte, non il contenuto decisorio della precedente ordinanza.
Norme richiamate
La norma consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione; un'inesatta indicazione della denominazione della parte è emendabile con tale procedimento.
Massime di principio
- L'erronea indicazione del nome o della denominazione di una parte in un provvedimento della Corte di cassazione integra un errore materiale, quando sia agevolmente riconoscibile e non incida sulla sostanza della decisione.
- Gli errori materiali nei provvedimenti di legittimità sono correggibili mediante il procedimento di cui all'art. 391-bis c.p.c., senza necessità di riaprire il giudizio sul merito.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di attività meramente emendativa del provvedimento giudiziario.
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