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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03486/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello, deducendo in via generica violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto all'affermazione di responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge però che il ricorso non conteneva specifiche ragioni di diritto né indicazioni di fatti a sostegno delle censure: il ricorrente si limitava a chiedere l'annullamento della decisione impugnata senza individuare alcun concreto profilo di critica alla motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità dei motivi, rilevando la violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento dell'impugnazione. Ha quindi applicato l'art. 591, lett. c), c.p.p. come causa di inammissibilità e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43/1973

    norma incriminatrice oggetto della condanna impugnata; dal testo non emerge oltre il mero richiamo formale

  • art. 296, comma 2, d.P.R. 43/1973

    ulteriore disposizione richiamata nel capo d'imputazione/condanna; dal testo non emerge una specifica lettura della Corte

  • art. 581, lett. d), c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessaria una specifica enunciazione dei motivi, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle censure; una domanda meramente assertiva o di puro dissenso rispetto alla decisione impugnata è inidonea.
  • La genericità assoluta dei motivi, senza confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e senza individuazione di profili critici concreti, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina, oltre alle spese processuali, anche l'obbligo di versare una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dal giudice.
  • Quando l'impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, la Corte non entra nel merito delle censure relative alla responsabilità o alla pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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