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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2096/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 8/6/2023 con cui la Corte d'appello di Napoli aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di rigetto (24/5/2022) volto a ottenere la revoca della confisca dell'immobile sito in Piedimonte Matese, intestato alla stessa Rokaly. L'immobile era stato confiscato, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 12/6/1992 n.306, a seguito della sentenza definitiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19/6/2017 che aveva condannato il convivente Orlando Cesarini per reati aggravati (art. 416-bis e art. 353 c.p.). Rokaly deduceva (1) che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del provvedimento del 7/11/2019, nel quale, nel giudizio di prevenzione a carico di Cesarini, l'immobile era stato restituito; (2) che la decisione non aveva dato adeguata motivazione sulla sua presunta mancanza di risorse economiche per riacquistare l'immobile e non aveva valutato le allegazioni difensive; (3) che la Corte non aveva acquisito una perizia contabile necessaria a confutare la consulenza tecnica di parte. Per tali ragioni si denunciavano violazioni di legge e vizio di motivazione (richiamando anche l'art. 649 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 306/1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e, se disposta con sentenza definitiva nel processo di cognizione, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.; in tali ipotesi l'unico rimedio per incidere sull'accertamento giudiziale che ha fondato la confisca è il ricorso straordinario della revisione del giudicato. Ne consegue che la richiesta di revoca in sede esecutiva è inammissibile nel caso di confisca già pronunciata con sentenza irrevocabile (come nel caso di Rokaly). Le restanti censure sul merito dell'ablazione sono state assorbite. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 12 giugno 1992, n. 306 (conv. con legge 7 agosto 1992, n. 356)

    La confisca prevista ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica volta a colpire ricchezza illecita; può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione se il giudice della cognizione non si è pronunciato, ma se è stata disposta con sentenza definitiva nel processo di cognizione non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la confisca ex art. 12-sexies quando il giudice della cognizione non se ne sia occupato; non attribuisce però il potere di revocare una confisca già disposta con sentenza definitiva in sede di cognizione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la procedura che il giudice dell'esecuzione deve seguire nelle materie connesse alla confisca obbligatoria; la sua richiamata applicazione non consente la revoca di una confisca pronunciata con sentenza definitiva in sede di cognizione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Regola la procedura contraddittoria davanti al giudice dell'esecuzione per le misure ablative; il ricorso ha ricordato che il giudice dell'esecuzione può decidere anche 'de plano' oppure dopo contraddittorio, ma ciò non estende il potere di revoca quando la confisca è divenuta definitiva in sede di cognizione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per lamentare vizi di motivazione; la Corte non ha ritenuto che l'invocazione di tale norma potesse superare il principio per cui la revoca in sede esecutiva non è consentita se la confisca è stata disposta con sentenza irrevocabile.

  • Sezioni Unite, sentenza Derouach, Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001

    Ha affermato che la confisca ex art. 12-sexies può essere disposta dal giudice dell'esecuzione 'de plano' o dopo contraddittorio salvo che il giudice della cognizione non abbia già provveduto, con conseguente preclusione processuale; principio riaffermato dalla Corte.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1, n. 28525/2018 Marongiu; Sez.6, n. 29299/2021 Ferraro)

    Principio consolidato secondo cui la confisca disposta con sentenza definitiva in sede di cognizione non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione e che, se emergono nuovi elementi, l'unico rimedio è la revisione del giudicato.

Massime di principio

  • Se la confisca ex art. 12-sexies è stata disposta con sentenza definitiva in un processo di cognizione, la revoca non può essere ottenuta davanti al giudice dell'esecuzione: il rimedio corretto è la revisione del giudicato.
  • Il giudice dell'esecuzione può disporre confische ex art. 12-sexies solo quando il giudice della cognizione non si è pronunciato; tale potere non si estende a revocare confische già definite dal giudice della cognizione.
  • Se si contesta la proprietà del bene confiscato o la non appartenenza del bene al condannato, la controversia sulla proprietà deve essere trattata nell'ambito competente (anche in sede civile) o mediante rimedi idonei a incidere sul giudicato penale (es. revisione), non con semplice istanza di revoca esecutiva quando esiste una sentenza irrevocabile.
  • L'emergere di nuovi elementi di prova non rende ammissibile la revoca ex parte esecutiva della confisca pronunciata con sentenza irrevocabile; tali elementi possono invece giustificare una istanza di revisione del giudicato.
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva utile è: (a) verificare se la confisca è stata disposta in sede di cognizione e se la sentenza è definitiva; (b) se definitiva, valutare l'azione di revisione del giudicato o l'azione civile sulla proprietà; (c) se la confisca non è stata decisa in cognizione, proporre l'opposizione/istanza davanti al giudice dell'esecuzione con produzione di tutti gli elementi probatori e, se necessario, perizie contabili.

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