Cassazione Penale, Sentenza n. 2096/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 8/6/2023 con cui la Corte d'appello di Napoli aveva respinto la sua opposizione al provvedimento di rigetto (24/5/2022) volto a ottenere la revoca della confisca dell'immobile sito in Piedimonte Matese, intestato alla stessa Rokaly. L'immobile era stato confiscato, ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 12/6/1992 n.306, a seguito della sentenza definitiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19/6/2017 che aveva condannato il convivente Orlando Cesarini per reati aggravati (art. 416-bis e art. 353 c.p.). Rokaly deduceva (1) che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del provvedimento del 7/11/2019, nel quale, nel giudizio di prevenzione a carico di Cesarini, l'immobile era stato restituito; (2) che la decisione non aveva dato adeguata motivazione sulla sua presunta mancanza di risorse economiche per riacquistare l'immobile e non aveva valutato le allegazioni difensive; (3) che la Corte non aveva acquisito una perizia contabile necessaria a confutare la consulenza tecnica di parte. Per tali ragioni si denunciavano violazioni di legge e vizio di motivazione (richiamando anche l'art. 649 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 306/1992 ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e, se disposta con sentenza definitiva nel processo di cognizione, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.; in tali ipotesi l'unico rimedio per incidere sull'accertamento giudiziale che ha fondato la confisca è il ricorso straordinario della revisione del giudicato. Ne consegue che la richiesta di revoca in sede esecutiva è inammissibile nel caso di confisca già pronunciata con sentenza irrevocabile (come nel caso di Rokaly). Le restanti censure sul merito dell'ablazione sono state assorbite. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 12 giugno 1992, n. 306 (conv. con legge 7 agosto 1992, n. 356)
La confisca prevista ha natura di misura di sicurezza patrimoniale atipica volta a colpire ricchezza illecita; può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione se il giudice della cognizione non si è pronunciato, ma se è stata disposta con sentenza definitiva nel processo di cognizione non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la confisca ex art. 12-sexies quando il giudice della cognizione non se ne sia occupato; non attribuisce però il potere di revocare una confisca già disposta con sentenza definitiva in sede di cognizione.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la procedura che il giudice dell'esecuzione deve seguire nelle materie connesse alla confisca obbligatoria; la sua richiamata applicazione non consente la revoca di una confisca pronunciata con sentenza definitiva in sede di cognizione.
Regola la procedura contraddittoria davanti al giudice dell'esecuzione per le misure ablative; il ricorso ha ricordato che il giudice dell'esecuzione può decidere anche 'de plano' oppure dopo contraddittorio, ma ciò non estende il potere di revoca quando la confisca è divenuta definitiva in sede di cognizione.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare vizi di motivazione; la Corte non ha ritenuto che l'invocazione di tale norma potesse superare il principio per cui la revoca in sede esecutiva non è consentita se la confisca è stata disposta con sentenza irrevocabile.
Sezioni Unite, sentenza Derouach, Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001
Ha affermato che la confisca ex art. 12-sexies può essere disposta dal giudice dell'esecuzione 'de plano' o dopo contraddittorio salvo che il giudice della cognizione non abbia già provveduto, con conseguente preclusione processuale; principio riaffermato dalla Corte.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.1, n. 28525/2018 Marongiu; Sez.6, n. 29299/2021 Ferraro)
Principio consolidato secondo cui la confisca disposta con sentenza definitiva in sede di cognizione non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione e che, se emergono nuovi elementi, l'unico rimedio è la revisione del giudicato.
Massime di principio
- Se la confisca ex art. 12-sexies è stata disposta con sentenza definitiva in un processo di cognizione, la revoca non può essere ottenuta davanti al giudice dell'esecuzione: il rimedio corretto è la revisione del giudicato.
- Il giudice dell'esecuzione può disporre confische ex art. 12-sexies solo quando il giudice della cognizione non si è pronunciato; tale potere non si estende a revocare confische già definite dal giudice della cognizione.
- Se si contesta la proprietà del bene confiscato o la non appartenenza del bene al condannato, la controversia sulla proprietà deve essere trattata nell'ambito competente (anche in sede civile) o mediante rimedi idonei a incidere sul giudicato penale (es. revisione), non con semplice istanza di revoca esecutiva quando esiste una sentenza irrevocabile.
- L'emergere di nuovi elementi di prova non rende ammissibile la revoca ex parte esecutiva della confisca pronunciata con sentenza irrevocabile; tali elementi possono invece giustificare una istanza di revisione del giudicato.
- In situazioni analoghe, la strategia difensiva utile è: (a) verificare se la confisca è stata disposta in sede di cognizione e se la sentenza è definitiva; (b) se definitiva, valutare l'azione di revisione del giudicato o l'azione civile sulla proprietà; (c) se la confisca non è stata decisa in cognizione, proporre l'opposizione/istanza davanti al giudice dell'esecuzione con produzione di tutti gli elementi probatori e, se necessario, perizie contabili.
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