Cassazione Penale, Sentenza n. 23831/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fasano impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva riqualificato il fatto originariamente ascritto a bancarotta fraudolenta per distrazione come delitto di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Il ricorrente articolava due motivi: 1) censurava l'assenza di individuazione del reato presupposto del riciclaggio e carenza di motivazione in relazione alla riqualificazione; sosteneva di essere estraneo alle vicende distrattive e fallimentari della società Reven.Ge s.r.l.; 2) lamentava la mancata indicazione della data del reato dopo la riqualificazione, con conseguente incertezza nel calcolo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il reato presupposto del riciclaggio fosse la bancarotta per distrazione commessa dall'amministratore della società (Dalporto Baldo Alberto Luigi) e che la condotta descritta (bonifici dal conto della società fallita al conto personale del Fasano) integrasse il delitto di riciclaggio in quanto ostacolava l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme. Quanto al tempus commissi delicti, la Corte ha individuato le date dei bonifici, ultime eseguite il 27 settembre 2012; dato che la dichiarazione di fallimento risale al 31 gennaio 2013, la giurisprudenza consente la configurabilità del reato anche per condotte anteriori alla dichiarazione di fallimento quando tali condotte fossero qualificabili all'origine come appropriazione indebita. Applicando il termine ordinario di prescrizione di anni 15 per il reato di riciclaggio, la prescrizione sarebbe maturata il 27 settembre 2027, perciò il reato non è prescritto. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte ha applicato la norma per riqualificare la condotta consistente nei bonifici sul conto personale del Fasano come riciclaggio, ritenendo che tale attività avesse ostacolato l'identificazione della provenienza illecita delle somme.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La giurisprudenza richiamata indica che condotte distrattive anteriori alla dichiarazione di fallimento possono essere considerate, all'origine, appropriazione indebita; tale fattispecie può poi essere assorbita nella fattispecie di bancarotta ex art. 216 L.F. una volta dichiarato il fallimento, consentendo la configurazione di reati successivi come riciclaggio.
La norma e il principio di progressione criminosa tra appropriazione indebita e bancarotta permettono che condotte anteriori alla dichiarazione di fallimento siano considerate rilevanti per i reati connessi al fallimento e per eventuali fattispecie successive (es. riciclaggio).
Regole sul calcolo della prescrizione (giurisprudenza)
Sez. 5, n. 21947 del 06/05/2010; Sez. 6, n. 4698 del 16/03/1998; Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015; Sez. 5, n. 572 del 16/11/2016
La Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sul computo della prescrizione: decorrenza dal giorno successivo al fatto, uso del calendario comune, termine del reato consumato da ritenersi esaurito nella data dell'ultimo bonifico (27/09/2012), e conseguente maturazione della prescrizione al 27/09/2027 per il reato di riciclaggio.
Massime di principio
- Una riqualificazione in riciclaggio è possibile quando la condotta (es. trasferimento di somme) ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro; il giudice deve comunque individuare il reato presupposto.
- Condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento possono costituire reato presupposto (appropriazione indebita o bancarotta) se sussiste una progressione criminosa che le rende assorbite dalla fattispecie fallimentare una volta dichiarato il fallimento.
- Il tempus commissi delicti per reati come il riciclaggio va individuato nelle singole operazioni (es. bonifici): la data dell'ultimo atto utile è rilevante per la consumazione e per il calcolo della prescrizione.
- Il calcolo della prescrizione si effettua secondo il calendario comune, decorre dal giorno successivo al compimento dell'illecito e termina alla mezzanotte dell'ultimo giorno del periodo computato; occorre determinare con precisione l'ultima condotta consumativa.
- Per contestare una riqualificazione, il difensore deve dimostrare l'assenza di collegamento con il presunto reato presupposto o l'estraneità del destinatario rispetto alle vicende che hanno determinato la provenienza illecita dei beni.
- Per le difese sulla prescrizione è cruciale provare la data esatta dell'ultimo atto materiale e valutare correttamente il termine applicabile al nuovo reato ricostruito dal giudice.
- In ipotesi simili, è utile verificare documentazione bancaria, procure relative ai movimenti e responsabilità dell'amministratore per stabilire chi ha materialmente compiuto le distrazioni e quale ruolo abbia avuto il destinatario dei pagamenti.
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