Cassazione Penale, Sentenza n. 25993/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stimoli impugna l'ordinanza del 29/11/2022 con cui il Tribunale di Sorveglianza ha annullato l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza del 15/06/2022 che autorizzava il colloquio mensile tramite videochiamata per il detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis, invocando la perdurante esigenza di garantire il diritto al mantenimento delle relazioni familiari in presenza di impossibilità o gravi difficoltà logistiche determinate dall'emergenza Covid. Il Tribunale aveva ritenuto che il d.l. n.162 del 31/10/2022 e la evoluzione favorevole della situazione sanitaria avessero fatto venir meno le condizioni che giustificavano i videocolloqui.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato precedenti (Sez. I, Madonia e Emmanuello) che ammettono, in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà per i colloqui in presenza e comunque con cautele di sicurezza, l'esecuzione dei colloqui visivi tramite strumenti di videocomunicazione anche per i soggetti sottoposti all'art. 41-bis. Ha inoltre precisato che la valutazione del giudice di merito deve riferirsi alla situazione fattuale e giuridica esistente al momento in cui è stato emesso il provvedimento impugnato (15/06/2022) e non può essere riformata sulla base di un successivo mutamento normativo o valutativo intervenuto dopo quella data. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Norma che disciplina il regime differenziato per particolari detenuti; la Corte conferma che, pur trattandosi di un regime rigido per ragioni di sicurezza, possono essere ammesse deroghe temporanee all'esecuzione ordinaria del colloquio visivo (es. videocolloqui) quando sussistono impossibilità o gravissime difficoltà di colloquio in presenza, purché siano adottate cautele di sicurezza (videoregistrazione e controllo)
decreto-legge n.162 del 31/10/2022
Provvedimento governativo che ha segnato un mutamento nella disciplina e nella valutazione del rischio epidemiologico. La Corte osserva però che il richiamo a tale novum non poteva essere utilizzato per riformare retroattivamente la valutazione relativa alla legittimità del provvedimento emesso in data 15/06/2022
Cass. Sez. I, n. 23819 del 22/06/2020 (Madonia), rv 279577
Sez. I n. 23819 del 22.6.2020, Madonia, rv 279577
Giurisprudenza che ammette i colloqui visivi tramite videocomunicazione per detenuti sottoposti all'art. 41-bis in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà dei colloqui in presenza, con le previste cautele di sicurezza
Cass. Sez. I, n. 19290 del 09/04/2021 (Emmanuello), rv 281221
Sez. I n. 19290 del 9.4.2021, Emmanuello, rv 281221
Conferma dell'orientamento secondo il quale i videocolloqui possono essere autorizzati anche per i detenuti in regime differenziato in presenza di esigenze straordinarie legate all'emergenza sanitaria, senza pregiudicare le misure di sicurezza
Massime di principio
- I videocolloqui per detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis sono ammissibili in via derogatoria quando sussistono impossibilità o gravissime difficoltà a svolgere i colloqui in presenza, purché si mantengano adeguate cautele di sicurezza (es. videoregistrazione e controllo).
- La valutazione della legittimità di un provvedimento autorizzativo deve riferirsi allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione del provvedimento stesso; mutamenti normativi o fattuali successivi non possono essere automaticamente utilizzati per annullare retroattivamente quella valutazione.
- Il bilanciamento tra diritto al mantenimento delle relazioni familiari e esigenze di sicurezza richiede una verifica concreta e temporale delle condizioni che giustificano le deroghe alle modalità ordinarie di colloquio.
- In caso di decisione di merito che motivi la revoca per fatti o norme sopravvenute, il rimedio corretto è il rinvio per nuova deliberazione con valutazione riferita alla data rilevante, non l'applicazione automatica del mutamento normativo.
- La giurisprudenza di legittimità fornisce un parametro interpretativo stabile: le misure emergenziali possono giustificare deroghe temporanee, ma devono essere circoscritte nel tempo e adeguatamente motivate.
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