Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 346/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia in data 2 dicembre 2025, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202600722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pavia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Ha dedotto, tra l'altro, il difetto di istruttoria, contestando l'affermazione dell'amministrazione secondo cui il reddito aziendale della società datrice di lavoro sarebbe insufficiente a sostenere i costi di assunzione del lavoratore, in relazione al requisito di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. La contestazione ha riguardato, in particolare, l'assenza di una valutazione concreta dell'effettiva capacità della società di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore, alla luce dei dati risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris nella parte in cui il provvedimento impugnato sembra fondarsi su una valutazione generale dell'incapacità reddituale della società, senza una concreta verifica della sua effettiva capacità di sostenere l'assunzione del singolo lavoratore. Dalla prima analisi del bilancio 2024 sono emersi ricavi e utile netto tali da poter giustificare l'ulteriore costo dell'assunzione di altri lavoratori. L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza sostituendo la valutazione generale, derivante anche dal rigetto in blocco di numerose domande contestuali, con una valutazione individualizzata e solidamente ancorata ai dati di bilancio. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile nel rischio di definitivo allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, nel quale era entrato legittimamente con visto per motivi di lavoro. La cautela è stata concessa entro tali limiti e il prosieguo dell'incidente cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono stati richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di esame della capacità reddituale del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro subordinato, l'amministrazione non può fondarsi esclusivamente su una valutazione generale o automatica dell'insufficienza del reddito aziendale, ma deve verificare concretamente, caso per caso, la capacità della specifica impresa di sostenere il costo dell'assunzione del singolo lavoratore.
  • La valutazione della capacità economica del datore di lavoro deve essere adeguatamente istruita e motivata mediante un esame effettivo dei dati di bilancio disponibili, inclusi ricavi e utile netto; una decisione fondata sul rigetto in blocco di più domande e non sulla situazione individuale dell'impresa presenta un possibile difetto di istruttoria.
  • Nel giudizio cautelare, il rischio di definitivo allontanamento dal territorio nazionale di uno straniero legittimamente entrato con visto per motivi di lavoro può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, idoneo a fondare il periculum in mora, quando sussista anche un apprezzabile fumus di illegittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.