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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18181/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia in carcere applicata il 05/11/2024 per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1) e plurimi reati di illecita cessione di stupefacenti (capi 39, 41, 46-50). Il ricorso di cassazione, proposto dall'avv. Roberto Coscia, articolava due motivi: 1) vizio di motivazione per manifesta illogicità nella ritenuta gravità indiziaria relativa al delitto associativo, sostenendo che gli elementi indicati (pluralità di delitti, collaborazione stabile con alcuni coindagati, corresponsione di proventi) non dimostrerebbero l'affectio societatis ma solo serialità dell'attività di spaccio; 2) vizio di motivazione per carenza e illogicità in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla presunta inadeguatezza di misure meno afflittive, lamentando l'assenza di argomentazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva e circa l'indispensabilità della custodia in carcere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittima e logica la valutazione del giudice di merito: la sussistenza di gravità indiziaria in riferimento al delitto associativo è stata ricavata da una pluralità di elementi (attività continuativa di pusher, stabile collaborazione con i fratelli Marino Fabio e Francesco e con il conoscente Errico Luigi, e la dazione di parte dei proventi a Martino Francesco), la cui concomitanza è stata considerata sintomatica dell'affectio societatis. La Corte ha inoltre richiamato il limite della cognizione in cassazione sulle misure cautelari, che consente solo il controllo della logicità e della correttezza giuridica della motivazione e non un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio. Sul secondo motivo ha richiamato la presunzione legale di sussistenza delle esigenze cautelari per il delitto associativo, rilevando che la difesa non ha fornito elementi concreti per superare tale presunzione; inoltre il Tribunale aveva motivato l'attualità del pericolo (l'attività di spaccio si era protratta fino al 2023) e l'inidoneità di misure meno afflittive, anche in ragione dei gravi precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento della censura per vizio di motivazione per manifesta illogicità; la Corte ha applicato la norma limitando il controllo alla verifica della logicità e conformità ai principi di diritto della motivazione del giudice di merito, senza rinnovato apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per la sintesi del motivo di ricorso secondo i criteri prescritti per il ricorso per cassazione.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020, convertito nella legge n. 176/2020 e successive proroghe

    art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020; proroghe successive indicate

    Ha consentito lo svolgimento del procedimento in udienza camerale secondo le modalità emergenziali previste dalle disposizioni citate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Base normativa per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per il principio circa l'assenza di ragione per escludere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il pagamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

  • presunzione ex lege relativa alle esigenze cautelari per i delitti associativi

    menzione in sentenza: il più grave delitto associativo risulta assistito ex lege dalle presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria

    Interpretazione della Corte: per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste una presunzione legale che giustifica la misura detentiva, superabile solo con elementi concreti e consistenti forniti dalla difesa; in mancanza la custodia in carcere può ritenersi adeguata.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale del riesame è limitato al controllo della logicità e della correttezza giuridica della motivazione: non è consentito un nuovo apprezzamento del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito.
  • La partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta dalla concomitanza di elementi fattuali: attività continuativa di pusher, collaborazione stabile con altri soggetti riconducibili al gruppo e condivisione o dazione di proventi; la pluralità e la coesistenza di questi elementi rafforzano la valutazione di affectio societatis.
  • Per i delitti associativi esiste una presunzione legale dell'esistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; la difesa deve produrre elementi concreti e di consistenza per superare tale presunzione e dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive.
  • Per contestare adeguatamente la custodia cautelare è necessario dimostrare l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione (ad esempio con elementi probatori sulla cessazione dell'attività illecita o su condizioni personali e sociali che neutralizzino il rischio) e proporre alternative praticabili e circostanziate.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che non superano le soglie procedurali possono comportare condanne alle spese e, in casi ritenuti rilevanti, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

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