Cassazione Civile, Ordinanza n. 25420/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda tre libretti di deposito a risparmio al portatore intestati alla parte attrice, aperti negli anni 1980 e 1983. La titolare sosteneva di essersi recata nel 1986 presso la banca per riscuotere parte delle somme, ma di aver riscontrato gravi irregolarità contabili e differenze nel saldo, tanto da presentare reclamo e denuncia-querela. In primo grado il tribunale aveva condannato la banca alla restituzione di una somma corrispondente al capitale indicato nei libretti. In appello la decisione era stata parzialmente riformata, con condanna dell'istituto anche al pagamento degli interessi legali sull'importo versato nei libretti. La banca ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. e sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto non prescritto il diritto agli interessi maturati prima del 2008. Secondo la ricorrente, il principio secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale decorre solo dalla richiesta del cliente non poteva essere esteso agli interessi; questi, infatti, sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale autonoma, perché l'obbligazione accessoria relativa agli interessi ha una propria causa debendi periodica e distinta da quella del capitale. La banca ha quindi censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi dalla messa in mora del 1986, anziché escludere quelli ormai prescritti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che il principio per cui, nel deposito bancario, l'obbligo di restituzione del capitale sorge solo a richiesta del cliente e la prescrizione non decorre prima di tale richiesta, vale soltanto per la sorte capitale, non anche per gli interessi. Per gli interessi non annotati sul libretto e richiesti autonomamente, la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché si tratta di prestazioni periodiche aventi causa autonoma e distinta rispetto al capitale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
si applica la prescrizione quinquennale alle obbligazioni che devono pagarsi periodicamente; nel caso degli interessi sui libretti di deposito, quando essi non siano già compresi nel saldo apparente e siano domandati autonomamente, il termine quinquennale decorre indipendentemente dalla richiesta di restituzione del capitale.
la prescrizione può essere esclusa solo da un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene, idoneo a integrare rinuncia; nel caso concreto la Corte esclude che la mancata richiesta degli interessi valga di per sé a impedire il decorso della prescrizione.
Massime di principio
- Nel deposito bancario, la regola secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione del capitale decorre dalla richiesta del depositante riguarda la sola sorte capitale e non si estende automaticamente agli accessori.
- Gli interessi dovuti su un deposito bancario, quando non siano già stati accreditati o compresi nel saldo del libretto e vengano richiesti autonomamente, hanno natura di obbligazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
- L'accessorietà degli interessi rispetto al capitale opera solo sul piano genetico dell'obbligazione; le successive vicende estintive, compresa la prescrizione, possono seguire regole diverse rispetto a quelle del credito principale.
- La mancata richiesta di annotazione o pagamento degli interessi non impedisce, di per sé, il decorso della prescrizione, salvo un comportamento del debitore incompatibile con l'eccezione di prescrizione e tale da integrare rinuncia.
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