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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22233/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di un fabbricato in corso di costruzione intestato a Galati Rando Francesca ma nella disponibilità di Galati Rando Vincenzo. I ricorrenti contestavano la sussistenza della pericolosità sociale del proposto Vincenzo: la pericolosità sarebbe stata valutata su dati processuali inidonei, derivanti da sentenza di proscioglimento per prescrizione; mancava corrispondenza temporale tra l'acquisto/edificazione dell'immobile (2008-2012) e la presunta manifestazione della pericolosità; infine si deduceva la capacità patrimoniale della figlia Francesca idonea a giustificare l'acquisto e i lavori, escludendo l'origine illecita del bene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Vincenzo il ricorso è stato ritenuto reiterativo e manifestamente infondato: la giurisprudenza consente al giudice di prevenzione di valutare autonomamente fatti accertati in sede penale, anche in caso di estinzione per prescrizione o assoluzione, se i fatti sono delineati con sufficiente chiarezza; la Corte territoriale aveva poi motivato specificando il periodo dell'attività criminale (associazione per sfruttamento della prostituzione dal 2008 al 2012), la documentazione bancaria che dimostrava profitti illeciti e la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati, nonché la corrispondenza temporale tra acquisizione/edificazione del bene e il periodo di illiceità. Quanto a Francesca, il ricorso è privo di interesse: il terzo intestatario può contestare la confisca solo provando l'effettiva titolarità acquisita con risorse lecite; non può impugnare i presupposti relativi alla pericolosità del proposto o alla sproporzione tra valore del bene e reddito dichiarato. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. c); art. 24

    Il giudice delle misure di prevenzione può fondare la valutazione della pericolosità sociale anche su fatti emersi in sede penale non sfociati in condanna, purché delineati con sufficiente chiarezza; la confisca può essere disposta quando risulti sproporzione tra patrimonio e redditi leciti e sussista corrispondenza temporale con l'attività illecita.

  • Codice di procedura penale

    Consentita la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile e emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, il giudice può valutare autonomamente fatti emersi in procedimento penale anche se il reato è stato estinto per prescrizione o vi è stata assoluzione, purché i fatti siano delineati con chiarezza e oggettività
  • Per presumere che un bene derivi da attività illecite è importante la corrispondenza temporale tra il periodo di realizzazione dell'attività delittuosa e il periodo di acquisto o di incremento patrimoniale
  • La sproporzione tra valore del bene e redditi dichiarati è elemento probatorio rilevante per la confisca preventiva
  • Il terzo intestatario del bene (apparente proprietario) può impugnare la confisca solo dimostrando che il bene è stato acquistato con risorse di provenienza lecita; non può genericamente contestare la pericolosità del proposto
  • I ricorsi che reiterano censure già valutate e motivatamente respinte in sede precedente rischiano l'inammissibilità; contestare la motivazione richiede deduzioni precise e non una mera diversa valutazione dei fatti
  • La parte soccombente può essere condannata a pagare, oltre alle spese, una somma alla Cassa delle ammende se il ricorso è inammissibile per colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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