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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16518/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza (03/04/2023) in materia di liberazione anticipata, sostenendo che l'ordinanza non era stata notificata al difensore e che, ai sensi dell'art. 69-bis Ord.pen., il giudice doveva nominare un difensore d'ufficio per consentire la notifica e l'esercizio del rimedio. Ha quindi dedotto che il termine per proporre reclamo non poteva ritenersi spirato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha verificato dagli atti che l'ordinanza del 03/04/2023 era stata regolarmente notificata all'avv. Antonio Del Vecchio, difensore di fiducia nominato dal ricorrente il 24/11/2022, e al ricorrente stesso. Di conseguenza il termine di dieci giorni per proporre reclamo è decorso dalla notifica del 03/04/2023 e il reclamo presentato dall'avv. Federica Zambon il 16/04/2023 è risultato tardivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69 Ordine per l'esecuzione penale

    Disciplina i termini per impugnare i provvedimenti in materia esecutiva; il Tribunale ha richiamato il termine decennale (dieci giorni) per il reclamo in relazione alla notifica dell'atto

  • art. 69-bis Ordine per l'esecuzione penale

    la notificazione dell'ordinanza deve essere effettuata "ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale"

    Stabilisce l'obbligo di notificare l'ordinanza sul rilascio anticipato anche al difensore; se il detenuto è privo di difensore il giudice deve nominarne uno d'ufficio per eseguire la notifica; la violazione comporta nullità e obbligo di annullamento e reinoltro per completare la notifica

  • art. 127 codice di procedura penale

    Elenca i soggetti ai quali devono essere notificate determinate comunicazioni; richiamato per indicare che i difensori fanno parte dei soggetti cui deve andare la notificazione

  • Sentenza Sez. U., n. 12581 del 25/02/2021 (Rv. 280736)

    Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che l'ordinanza sulla liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore, eventualmente nominato d'ufficio, e che tale difesa è legittimata a proporre reclamo; l'inosservanza determina nullità per violazione dei diritti della difesa

  • Sentenza Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220092)

    Autorizza il giudice di legittimità a consultare gli atti del fascicolo quando il ricorso deduce vizi processuali, per verificare la fondatezza delle censure sulla regolarità delle notifiche

  • Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186

    Richiamata sul punto delle spese/ammende: stabilisce criteri per l'imposizione di sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi infondati, e giustifica l'applicazione dell'ammenda in assenza di elementi che escludano colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • L'ordinanza che decide sulla liberazione anticipata deve essere notificata anche al difensore; se il detenuto non ha difensore il giudice deve nominarne uno d'ufficio per eseguire la notifica: in mancanza, la nullità rende necessario l'annullamento e il rinvio
  • La decorrenza dei termini per impugnare si calcola dalla data effettiva di notifica dell'atto al difensore e al detenuto; se la notifica è stata eseguita e documentata, la successiva nomina di un diverso difensore non sospende né riapre i termini
  • La scelta volontaria del detenuto di cambiare difensore non giustifica il tardivo esercizio dei rimedi: il nuovo difensore subentra nella posizione processuale esistente e non interrompe i termini già decorso per il ricorso
  • In caso di contestazione sulla notifica, il giudice di legittimità può consultare gli atti del fascicolo per verificare l'effettiva esecuzione della notificazione; la prova documentale della notifica neutralizza la censura
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o tardive possono comportare condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione di una somma a favore della Cassa delle ammende

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