Cassazione Penale, Ordinanza n. 08715/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di false dichiarazioni sulla identità personale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per false dichiarazioni sulla propria identità, deducendo: 1) violazione di legge quanto alla sussistenza del fatto, sostenendo che la condotta non integrasse il reato contestato; 2) contestazione della ritenuta recidiva, ritenuta non correttamente applicata dal giudice di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio per cui, in assenza di documenti di identificazione e di altri mezzi di identificazione, le false dichiarazioni sulla propria identità integrano l'art. 495 c.p. e non il reato residuale di cui all'art. 496 c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva valutato in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
Integra il reato la condotta di chi, privo di documenti di identificazione, renda false dichiarazioni sulla propria identità, poiché tali dichiarazioni assumono valore di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali.
È richiamato come fattispecie residuale e meno grave, applicabile alle sole dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale o a persona incaricata di pubblico servizio, ma non nel caso in cui manchino documenti di identificazione e la falsa identità sia dichiarata come forma di attestazione sostitutiva.
Massime di principio
- Chi, privo di documenti di identificazione, fornisce false generalità o false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale risponde del reato di cui all'art. 495 c.p., non della fattispecie residuale di cui all'art. 496 c.p.
- La distinzione tra art. 495 c.p. e art. 496 c.p. dipende dalla funzione concreta della dichiarazione: quando essa serve a garantire l'identità personale in mancanza di altri mezzi di identificazione, la condotta assume rilievo più grave ai sensi dell'art. 495 c.p.
- La recidiva non può essere affermata con un giudizio meramente automatico fondato solo sulla gravità dei fatti o sulla loro collocazione temporale: il giudice deve valutare in concreto il rapporto tra il nuovo reato e i precedenti penali, verificando se questi esprimano una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno.
- In sede di legittimità, la censura sulla recidiva è ammissibile solo nei limiti del controllo di legalità e della coerenza logica della motivazione, non potendo tradursi in una rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
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