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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8647/2020 del 07/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il Comune ha ingiunto al proprietario il pagamento di 5.840,87 euro con ordinanza-ingiunzione n. 1/2011, notificata l’11 agosto 2011, per violazione dell’art. 79 della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997. L’abitazione convenzionata era stata locata a un lavoratore in base alla deroga che consente l’occupazione da parte di lavoratori titolari di un regolare contratto di lavoro nel territorio provinciale e per la durata del rapporto. Il contratto di lavoro a termine del conduttore era scaduto il 31 marzo 2009; questi era rimasto senza lavoro fino al 17 agosto 2009, quando aveva stipulato un nuovo contratto di lavoro intermittente. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza n. 898/2013 del 28 novembre 2013, aveva accolto l’opposizione e annullato l’ingiunzione, ritenendo che la perdita temporanea del lavoro non fosse disciplinata dalla legge e che il proprietario fosse vincolato alla durata minima della locazione. La Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza n. 187/2015 depositata il 24 novembre 2015, aveva accolto l’appello del Comune e condannato il proprietario alle spese dei due gradi. In cassazione il proprietario ha proposto due motivi. Con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 79, commi 7 e 9, della legge provinciale, dell’art. 12 delle preleggi e degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge n. 689 del 1981, nonché violazione del divieto di analogia in malam partem e omesso esame di un fatto decisivo: secondo il ricorrente, la legge non prevede le conseguenze della perdita temporanea del requisito lavorativo e non consentiva di applicare la sanzione né di escludere un periodo transitorio. Con il secondo ha dedotto violazione delle medesime disposizioni, della disciplina delle locazioni abitative e omesso esame dell’esimente dell’adempimento di un dovere ex art. 4 della legge n. 689 del 1981: sosteneva di non poter liberare l’immobile durante il periodo di perdita del requisito, essendo tenuto a rispettare il contratto di locazione, e contestava la valutazione della propria colpa.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato quanto alla violazione di legge: la deroga del comma 9 consente l’occupazione da parte del lavoratore soltanto per la durata del rapporto di lavoro e, cessato tale rapporto, il conduttore non è più persona avente diritto ai sensi della deroga; non è consentito ricavare per analogia dai commi 3 e 4 un periodo di tolleranza di sei mesi non previsto dal testo normativo né dall’atto d’obbligo. La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché non indicava specificamente il fatto storico, la sua risultanza processuale, il modo e il momento in cui era stato discusso e la sua decisività. Il secondo motivo è inammissibile: la doglianza sull’omesso esame dell’esimente non individuava un fatto storico e, per il resto, sollecitava una nuova valutazione delle prove. La Corte d’appello aveva accertato che il proprietario era tenuto, in forza dell’atto d’obbligo, a verificare i requisiti del conduttore e che non aveva conosciuto con precisione natura e durata del rapporto di lavoro; aveva quindi ravvisato una grave negligenza, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre 200 euro per spese vive, rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 9, L.P. Bolzano n. 13/1997

    La Corte d’appello ha, viceversa, correttamente ritenuto che “la regola di cui all’art. 79, comma 9 si identifica espressamente mediante l’uso delle parole “in deroga a quanto stabilito dal comma 1″ (…) come eccezione in merito all’obbligo previsto dal comma 1 di occupazione delle abitazioni convenzionate esclusivamente da parte di categorie di persone ben definite” (sentenza impugnata, pag. 12); sicchè “va interpretata in maniera rigida la norma di cui al comma 9 che ammette, al fine di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, come conduttori anche lavoratori “per la durata del rapporto di lavoro” (…) nonchè cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea o apolidi, regolarmente soggiornanti nel territorio della provincia e titolari di un regolare contratto di lavoro” (sentenza impugnata, pag. 13, con condivisibile argomentazione che smentisce l’asserito effetto discriminatorio in contrasto con le finalità della norma, diretta a favorire la libera circolazione e l’insediamento dei lavoratori UE).

    La deroga per i lavoratori è eccezionale e va interpretata rigidamente: l’occupazione è legittima soltanto per la durata del rapporto di lavoro e in presenza degli altri requisiti previsti.

  • art. 79, comma 7, L.P. Bolzano n. 13/1997

    Nella specie, cessato con lo scadere del contratto di lavoro a tempo determinato l’eccezionale diritto del S. (in deroga all’art. 79, comma 1) alla locazione della abitazione convenzionata, il conduttore va considerato persona non (più) avente diritto all’occupazione dell’abitazione convenzionata, la qual cosa integra la complessa fattispecie sanzionatoria prevista e regolata dai commi 7 e 9, che appunto riguarda la sanzione in capo al proprietario per la illecita occupazione dell’immobile convenzionato da parte di persone non aventi diritto, per la durata dell’illegittima occupazione.

    La perdita del requisito lavorativo fa venir meno il titolo speciale all’occupazione; la permanenza nell’abitazione da parte del conduttore non più avente diritto integra la fattispecie sanzionatoria prevista dal comma 7, con sanzione a carico del proprietario per la durata dell’occupazione illegittima.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

    La censura di omesso esame è ammissibile solo se individua puntualmente il fatto storico decisivo, la fonte da cui risulta, le modalità e il momento della discussione tra le parti e la sua decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

    Il ricorso per cassazione deve specificare gli elementi necessari a identificare e verificare il fatto storico di cui si denuncia l’omesso esame, in modo da consentire il controllo sulla ritualità e decisività della censura.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dunque dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

    La specificità richiesta per il motivo di ricorso deve accompagnarsi agli oneri di indicazione e produzione processuale prescritti per permettere alla Corte di verificare gli atti e i documenti rilevanti.

  • art. 4, L. n. 689/1981

    Analiticamente richiamati gli elementi e le considerazioni che, sulla base del quadro probatorio in atti, ha portato la Corte di merito ad affermare (con adeguate e coerenti valutazioni di fatto, come tali sottratte al sindacato di legittimità) che “nè al momento della stipula del contratto di locazione, nè a quello della consegna dell’abitazione il signor W. aveva precisa cognizione della natura e durata del rapporto di lavoro del conduttore” (pag. 19); e che, pertanto, “l’aver trascurato il signor W. la dovuta diligenza nella scelta del conduttore dell’abitazione convenzionata (andava) valutato come grave negligenza per quanto concerne l’aspetto soggettivo della fattispecie sanzionata” (L. n. 689 del 1981, ex art. 4) (pag. 22).

    L’esimente soggettiva non esclude la responsabilità quando, in base agli accertamenti di merito, il proprietario abbia omesso la dovuta diligenza nel verificare i requisiti del conduttore; la grave negligenza integra l’elemento soggettivo della violazione.

Massime di principio

  • La deroga che consente a determinate categorie di lavoratori di occupare un’abitazione convenzionata opera esclusivamente per la durata del rapporto di lavoro; venuto meno tale rapporto, il conduttore non conserva il titolo speciale all’occupazione, salvo che ricorrano gli autonomi requisiti della disciplina ordinaria.
  • In materia sanzionatoria non può essere creato per analogia un periodo transitorio di tolleranza non previsto dalla legge o dall’atto d’obbligo, né possono essere estese a una fattispecie diversa le previsioni che regolano specifiche ipotesi di mancata occupazione o di sostituzione del conduttore.
  • Il proprietario di un’abitazione convenzionata che scelga di locarla è tenuto, in forza dell’atto d’obbligo assunto, a verificare che il conduttore possieda i requisiti per l’occupazione; la grave negligenza in tale verifica può integrare l’elemento soggettivo della violazione amministrativa.
  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo deve identificare il fatto storico, indicare da quali atti o elementi risulti, precisare se e quando sia stato discusso tra le parti e spiegare perché avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • La valutazione delle prove e l’accertamento della negligenza compiuti dal giudice di merito non sono riesaminabili in cassazione per ottenere una diversa ricostruzione dei fatti; il sindacato di legittimità riguarda la tenuta logica e la comprensibilità della motivazione nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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