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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8645/2020 del 07/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatrice)

La controversia

Un condominio aveva convenuto in giudizio una società appaltatrice chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto per inadempimento e, in subordine, la riduzione del corrispettivo e il risarcimento del danno. La società era rimasta contumace in primo grado; il Tribunale di Genova aveva ridotto il corrispettivo e l’aveva condannata a restituire quanto pagato in eccesso. In appello la società aveva dedotto di non aver avuto notizia del giudizio perché la citazione era stata notificata in un luogo diverso dalla sede legale, situata nella stessa via ma a un diverso numero civico. La Corte d’appello di Genova, con sentenza non definitiva del 26 ottobre 2010, aveva qualificato la notificazione come inesistente e, ritenendo non applicabile l’art. 354 c.p.c., aveva proseguito il giudizio davanti a sé; con sentenza definitiva dell’11 maggio 2015 aveva deciso il merito, riducendo solo in misura modesta la condanna pronunciata in primo grado. La società ha impugnato entrambe le sentenze con sette motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 354, 112 e 160 c.p.c., sostenendo che, dichiarata inesistente la notificazione, la Corte d’appello non avrebbe potuto decidere il merito; in via subordinata ha chiesto, qualora la notificazione fosse stata ritenuta nulla, la rimessione della causa al Tribunale. I restanti motivi riguardavano critiche di merito alla sentenza definitiva. Nel corso del giudizio di cassazione è stata inoltre prospettata l’irrilevanza dell’apertura e della chiusura del fallimento della società e del socio, dedotta dal condominio.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell’interruzione del giudizio di legittimità, l’apertura e la chiusura del fallimento della società e del socio, poiché nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non operano le ordinarie cause di interruzione. Ha accolto per quanto di ragione il primo motivo: la qualificazione della notificazione come inesistente non costituiva, nel caso, una statuizione autonoma suscettibile di giudicato interno, sicché la Corte poteva riesaminare d’ufficio la qualificazione. La notificazione effettuata in un luogo diverso dalla sede legale, senza che fosse dedotto che vi si svolgesse continuativamente l’attività d’impresa, è stata qualificata come nulla e non inesistente. Ne consegue l’applicazione dell’art. 354 c.p.c. e la rimessione al primo giudice. Sono state cassate entrambe le sentenze della Corte d’appello, anche quella definitiva per effetto espansivo esterno; i restanti motivi, relativi al merito, sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di un apposito motivo d’impugnazione, quest’ultima, ove motivata in ordine anche ad uno soltanto di essi, riapre la cognizione del giudice dell’impugnazione sull’intera statuizione.

    Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto giuridico, non sulle singole frazioni logiche della motivazione. La censura di uno solo degli elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, compresa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    per il principio iura novit curia (art. 113 c.p.c., comma 1), il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa

    Il giudice dell’impugnazione può riqualificare d’ufficio i fatti, i rapporti e l’azione e applicare norme diverse da quelle invocate, purché non introduca elementi materiali diversi che alterino il fatto costitutivo della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    con immutazione della fattispecie e conseguente violazione – in ultra ovvero extrapetizione – del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c.

    La diversa qualificazione giuridica è consentita finché non comporti l’alterazione della fattispecie materiale e la conseguente pronuncia oltre o fuori dalla domanda.

  • art. 145, comma 2, c.p.c.

    Detto articolo, al pari d’ogni altra norma sulle notificazioni, suppone l’atto processuale e ne delinea i requisiti di forma-contenuto ad validitatem, sicchè il relativo scrutinio non può che risolversi nell’alternativa tra validità e invalidità dell’atto stesso.

    La disciplina positiva della notificazione regola i requisiti di validità dell’atto presupponendone l’esistenza; l’inesistenza è una categoria distinta, non un effetto della mera applicazione dell’articolo.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    Tale notificazione, a sua volta, essendo stata eseguita in un luogo diverso dalla sede legale, e nel quale non è dedotto che si svolgesse in maniera continuativa l’attività d’impresa della società destinataria, deve giudicarsi nulla e non già inesistente.

    La notificazione della citazione eseguita presso un luogo diverso dalla sede legale, non indicato come sede di attività continuativa dell’impresa, è nulla e comporta la rimessione della causa al primo giudice secondo la disciplina dell’art. 354 c.p.c.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Di conseguenza, entrambe le sentenze impugnate vanno cassate – quella definitiva per l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 cpv. c.p.c. – e, applicati l’art. 354 c.p.c., comma 1 e art. 383 c.p.c., comma 3, la causa va rinviata al Tribunale di Genova, quale giudice di primo grado.

    La cassazione della pronuncia non definitiva si estende alla sentenza definitiva dipendente, in forza dell’effetto espansivo esterno.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    Di conseguenza, entrambe le sentenze impugnate vanno cassate – quella definitiva per l’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 cpv. c.p.c. – e, applicati l’art. 354 c.p.c., comma 1 e art. 383 c.p.c., comma 3, la causa va rinviata al Tribunale di Genova, quale giudice di primo grado.

    Quando ricorrono i presupposti per la rimessione al primo giudice, la Cassazione dispone il rinvio a quest’ultimo ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.

Massime di principio

  • Ai fini del giudicato interno, la statuizione suscettibile di stabilizzarsi è la sequenza unitaria di fatto, norma ed effetto giuridico. L’impugnazione che censuri anche uno solo di questi elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione; la mera qualificazione giuridica, separata dai suoi effetti, non acquista autonomamente autorità di giudicato.
  • Il giudice dell’impugnazione può ricostruire autonomamente i fatti allegati e attribuire loro una diversa qualificazione giuridica, individuando la norma applicabile anche d’ufficio, purché non introduca elementi materiali diversi da quelli posti a fondamento della pretesa e non violi la corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La notificazione della citazione effettuata in un luogo diverso dalla sede legale della società destinataria, non risultando che in quel luogo si svolga in modo continuativo l’attività d’impresa, è nulla e non inesistente; la nullità comporta, ricorrendone i presupposti, la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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