Cassazione Civile, Sentenza n. 8638/2020 del 07/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
Nel 1999 il ricorrente convenne davanti al Tribunale di Verona gli eredi del proprietario, chiedendo di accertare che una scrittura privata del febbraio 1983 gli avesse trasferito la quota indivisa di un mezzo della piena proprietà di un immobile. Gli eredi sostennero che la scrittura fosse soltanto una fase preparatoria e che le parti avessero poi concluso due preliminari, nel 1983 e nel 1984, senza trasferire la proprietà. Con separata causa chiesero il rilascio del bene, assumendo che fosse prescritto il diritto a ottenere il trasferimento e domandando un’indennità per l’occupazione; le cause furono riunite. Il Tribunale respinse la domanda di accertamento, qualificando la scrittura come bozza di preliminare e rilevando che non era stata provata l’interruzione della prescrizione. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 4 febbraio 2015, rigettò l’appello principale e accolse quello incidentale degli eredi, condannando il ricorrente al rilascio e a pagare 39.000 euro per l’occupazione dalla proposizione della domanda, oltre a 250 euro mensili sino alla liberazione. In Cassazione il ricorrente propose sei motivi: (1) contestò l’interpretazione della scrittura del 1983, sostenendo che fosse traslativa e denunciando la violazione dei criteri ermeneutici e vizi motivazionali; (2) sostenne che l’indennità dovesse decorrere dalla cessazione degli effetti del preliminare o, al più, dalla prescrizione maturata dal 16 giugno 1993, anziché dalla domanda del 9 gennaio 2002; (3) contestò la prescrizione, invocando come atti interruttivi una comparsa depositata in un diverso giudizio nel 1992 e il riconoscimento del diritto da parte del promittente venditore; (4) dedusse che le domande di rilascio e indennità erano state abbandonate in primo grado e non potevano essere riproposte in appello; (5) eccepì la tardività dell’appello incidentale, poiché la comparsa contenente tale impugnazione era stata depositata il 12 giugno 2007 rispetto all’udienza indicata per il 28 giugno 2007, senza che risultasse un formale differimento disposto ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.; (6) dedusse la necessaria partecipazione al processo della moglie, in ragione del regime di comunione legale. Gli eredi proposero ricorso incidentale condizionato alla riforma della qualificazione della scrittura.
La decisione
La Cassazione ha accolto il quinto motivo: l’appello incidentale degli eredi era tardivo, perché il differimento dell’udienza non risultava disposto con il decreto previsto dall’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.; lo slittamento dipendeva invece dalla fattispecie del comma precedente, che non spostava il riferimento temporale per il termine di costituzione. La Corte ha rilevato d’ufficio la tardività e ha cassato senza rinvio la sentenza nella parte in cui, accogliendo quell’appello incidentale, aveva disposto il rilascio e l’indennità di occupazione. È rimasto fermo il rigetto della domanda del ricorrente diretta ad accertare il già avvenuto trasferimento. Il primo motivo è stato rigettato: la qualificazione della scrittura come atto preparatorio era una plausibile valutazione di merito, fondata anche sui successivi preliminari, e la censura mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti; la denuncia del vizio motivazionale era inoltre formulata secondo il testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non più applicabile ratione temporis. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, poiché chiedeva di anticipare la decorrenza dell’indennità e avrebbe quindi aggravato la condanna impugnata. Il terzo è stato respinto: la censura non riproduceva con sufficiente specificità il contenuto della comparsa invocata e contestava l’accertamento di merito secondo cui essa non conteneva un riconoscimento del diritto; inoltre, non era stata adeguatamente censurata la valutazione relativa alle dichiarazioni attribuibili al difensore. Il quarto motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del quinto. Il sesto è stato dichiarato inammissibile perché questione nuova e bisognosa di accertamenti documentali e fattuali; è stato comunque ritenuto infondato, poiché la domanda proposta era di accertamento di un trasferimento già avvenuto, non di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., e il diritto di credito derivante dal preliminare stipulato da un solo coniuge non richiedeva la partecipazione dell’altro. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Sono state confermate le spese dei gradi di merito e compensate quelle del giudizio di legittimità; la Corte ha escluso di dover dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Con specifico riferimento poi alla ricognizione circa la natura definitiva o meno della volontà delle parti, si è ribadito che (cfr. Cass. n. 14006/2017) costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 c.c. e ss. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata.
La qualificazione dell’accordo come definitivo o preparatorio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; per ricostruire la comune intenzione, il giudice può considerare il comportamento delle parti anche successivo e la complessiva disciplina negoziale.
art. 1351 c.c.
Trattasi di operazione contrattuale che ormai deve reputarsi del tutto lecita, alla luce dell’intervento delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 4628/2015, hanno affermato che la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.
L’accordo preliminare volto a una successiva stipulazione, anche solo obbligatoria, è valido se risponde a un interesse meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto e consente di identificare il contenuto già vincolante.
art. 2932 c.c.
Ma ancor più dirimente risulta la considerazione che la sentenza gravata, senza che sul punto sia stata oggetto di censura, ha affermato (cfr. pag. 9) che l’attore non aveva proposto alcuna domanda ex art. 2932 c.c., ma semplicemente quella volta a far accertare il già avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per effetto del quale, ove la domanda fosse risultata fondata, l’acquisto sarebbe avvenuto anche in favore del coniuge, ed in via automatica alla luce di quanto previsto dall’art. 177 c.c., lett. a).
La domanda diretta ad accertare un trasferimento già verificatosi è distinta dall’azione costitutiva di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre; la diversa natura della domanda rileva anche ai fini della dedotta necessità di integrare il contraddittorio con il coniuge.
art. 2033 c.c.
Ed, invero, pur dovendosi condividere il richiamo della difesa del ricorrente a quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 7930/2008), secondo cui nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un’anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, dal che deve trarsi il corollario che (cfr. Cass. n. 16629/2013) in caso di sopravvenuta inefficacia di un contratto preliminare di compravendita, a seguito della prescrizione del diritto da esso derivante alla stipulazione del contratto definitivo, ciò comporta, per il promissario acquirente che abbia ottenuto dal promittente venditore la consegna e la detenzione anticipate della cosa, l’obbligo di restituzione, a norma dell’art. 2033 c.c., della cosa stessa e degli eventuali frutti (“condictio indebiti ob causam finitam”), e non un’obbligazione risarcitoria per il mancato godimento del bene nel periodo successivo al compimento della prescrizione.
Secondo il richiamo giurisprudenziale condiviso dalla Corte, se il diritto alla stipula del definitivo si prescrive, la consegna anticipata fondata sul preliminare non produce effetti traslativi e sorge l’obbligo restitutorio della cosa e degli eventuali frutti ai sensi dell’art. 2033 c.c.; tale principio non giustificava però l’accoglimento del motivo, proposto senza interesse.
art. 343 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3081/2017), ai sensi dell’art. 343 c.p.c., comma 1, l’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, e poichè tale costituzione deve avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione, ovvero differita d’ufficio dal giudice giusta l’art. 168-bis c.p.c., comma 5, ove il giudice si avvalga di tale facoltà di differimento il termine per la proposizione dell’appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell’udienza differita, e non quella originariamente indicata nell’atto di citazione.
L’appello incidentale va proposto nella comparsa di risposta entro il termine decadenziale previsto. La data rilevante per il termine di costituzione e di proposizione varia in base alla specifica modalità processuale con cui è stata differita l’udienza; nel caso concreto, in assenza di un differimento ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, l’appello incidentale è stato ritenuto tardivo.
art. 168-bis c.p.c.
Nella fattispecie in esame, la Corte, con la precedente ordinanza interlocutoria del 24/5/2019, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio della Corte d’Appello, al fine di verificare le ragioni della mancata coincidenza tra la data della prima udienza indicata con l’atto di citazione in appello e quella di effettivo svolgimento della stessa (avvenuta il 3/7/2007), e rispetto alla prima delle quali sarebbe quindi risultata tardiva la proposizione dell’appello incidentale operata con la comparsa di costituzione del 12/6/2007. L’acquisizione del fascicolo però ha evidenziato l’assenza di un formale provvedimento di differimento dell’udienza emesso ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 5 risultando quindi che lo slittamento della data della prima udienza sia dipeso dalle ragioni invece contemplate dal comma precedente, il che rende evidente la tardività dell’appello incidentale, tardività il cui rilievo doveva avvenire anche ex officio.
La rilevanza del differimento dell’udienza ai fini del termine per l’appello incidentale dipende dal comma dell’art. 168-bis applicabile. Se manca il formale provvedimento previsto dal quinto comma e lo slittamento dipende dal comma precedente, il termine non è spostato in base alla data successiva e la tardività è rilevabile d’ufficio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Ed, invero, in disparte la carenza del requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui la parte non si perita di riprodurre con sufficiente precisione, e per le parti di immediato interesse, il contenuto della comparsa di risposta del Fe. richiamata in motivo, la censura si risolve anche in parte qua in un’evidente critica all’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito che ha ritenuto, sulla scorta dell’interpretazione della detta comparsa, che la stessa non contemplasse alcun riconoscimento da parte di Fe.Vi. del diritto vantato dal ricorrente.
Il motivo di ricorso che richiama un atto processuale deve riprodurne con precisione il contenuto rilevante; in difetto è carente di specificità e non consente di censurare efficacemente l’accertamento compiuto dal giudice di merito.
art. 372 c.p.c.
Nè vale rilevare che la questione, afferendo all’integrità del contraddittorio, sarebbe rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, posto che l’eventuale rilevanza della partecipazione della moglie del ricorrente al giudizio imporrebbe la produzione di documenti (quali le certificazioni dello stato civile attestanti il detto regime patrimoniale) da ritenersi inammissibile ex art. 372 c.p.c., ancorchè funzionali alla verifica dell’integrità del contraddittorio (cfr. Cass. n. 3024/2012).
In sede di legittimità non è ammessa la produzione di documenti nuovi ai sensi dell’art. 372 c.p.c. neppure quando siano invocati per verificare l’integrità del contraddittorio.
art. 177 c.c.
Ma ancor più dirimente risulta la considerazione che la sentenza gravata, senza che sul punto sia stata oggetto di censura, ha affermato (cfr. pag. 9) che l’attore non aveva proposto alcuna domanda ex art. 2932 c.c., ma semplicemente quella volta a far accertare il già avvenuto trasferimento della proprietà del bene, per effetto del quale, ove la domanda fosse risultata fondata, l’acquisto sarebbe avvenuto anche in favore del coniuge, ed in via automatica alla luce di quanto previsto dall’art. 177 c.c., lett. a).
Nel ragionamento riportato dalla Corte, l’acquisto della proprietà già trasferita sarebbe entrato automaticamente nella comunione legale ai sensi dell’art. 177, lettera a), c.c.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura come contratto definitivo o come atto preparatorio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. L’interpretazione può fondarsi sul tenore letterale, sul comportamento complessivo delle parti anche successivo e sulla disciplina negoziale nel suo insieme; in Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura degli stessi elementi, se quella adottata è plausibile.
- Un accordo preliminare diretto alla stipulazione di un successivo contratto, anche con soli effetti obbligatori, è valido quando esprime un interesse meritevole alla formazione progressiva del contratto e consente di individuare l’area degli interessi già vincolata.
- La consegna anticipata del bene in esecuzione di un preliminare non trasferisce la proprietà. Se il diritto alla stipula del definitivo si prescrive, il promissario acquirente deve restituire il bene e gli eventuali frutti secondo l’art. 2033 c.c.; la pronuncia impugnata nel caso concreto, tuttavia, non poteva essere mantenuta quanto a rilascio e indennità perché fondata su un appello incidentale tardivo.
- Ai fini della tempestività dell’appello incidentale, la data di riferimento per il termine di costituzione dipende dalla specifica ipotesi di differimento dell’udienza. In mancanza del formale differimento previsto dall’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c., uno slittamento riconducibile al comma precedente non sposta il termine; la tardività dell’impugnazione incidentale è rilevabile d’ufficio.
- Il ricorso per cassazione che deduce la violazione dei criteri ermeneutici o l’interruzione della prescrizione deve indicare in modo specifico le regole violate e gli elementi processuali invocati, riportando con precisione il contenuto degli atti rilevanti; non può limitarsi a sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
- La domanda di mero accertamento di un trasferimento già avvenuto non coincide con la domanda costitutiva di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto; la distinzione rileva per individuare la natura della tutela richiesta e la necessità di partecipazione del coniuge.
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