Cassazione Civile, Sentenza n. 8641/2020 del 07/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
Dopo la morte del padre, il ricorrente conveniva in giudizio i fratelli chiedendo l’apertura della successione, l’accertamento che il trasferimento del 31 maggio 2001 concluso dal de cuius con uno dei figli dissimulasse una donazione lesiva della propria quota di legittima, la riduzione delle disposizioni lesive e lo scioglimento della comunione ereditaria. In un giudizio riunito, un fratello chiedeva il rilascio di beni che il ricorrente occupava senza titolo; altri coeredi proponevano analoga domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Como, con sentenza del 17 aprile 2013, rigettava l’azione di riduzione, ritenendo che il valore delle donazioni ricevute in vita dal ricorrente superasse la sua quota di riserva, e lo condannava al rilascio dei beni e al risarcimento per l’occupazione. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 7 luglio 2015, confermava il rigetto dell’azione di riduzione e modificava soltanto la quantificazione del risarcimento. In Cassazione il ricorrente formulava cinque motivi: (1) contestava la prova che l’acquisto di abitazione e garage fosse una vendita simulata e sosteneva che, comunque, la donazione riguardasse soltanto la quota del 50% spettantegli, essendo l’altra quota della moglie; (2) sosteneva che gli immobili dell’azienda agricola appartenessero anche a lui, in ragione della partecipazione all’impresa familiare e alla successiva società, e invocava un’indennità per il lavoro svolto; (3) denunciava l’omesso esame della diversa stima dell’Agenzia del Territorio; (4) contestava la mancata compensazione delle spese di lite; (5) censurava il mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto adeguatamente accertata dai giudici di merito la simulazione della vendita di abitazione e garage e la mancata prova del pagamento del prezzo: la quietanza contenuta nel rogito non era sufficiente, poiché gli altri legittimari, nell’azione di riduzione, erano terzi rispetto al contratto; inoltre, il ricorrente aveva reso in un diverso giudizio una dichiarazione confessoria circa la simulazione. Ha chiarito che, nella riunione fittizia, il donatum comprende tutte le donazioni, anche quelle a favore di soggetti non tenuti alla collazione, mentre, ai fini dell’imputazione alla quota del ricorrente, era stata considerata soltanto la quota del 50% a lui riferibile. Sul secondo motivo ha confermato che l’impresa familiare apparteneva al titolare e che non era stata provata l’appartenenza degli immobili all’attività né il loro acquisto con utili aziendali; la successiva costituzione della società semplice non dimostrava una comunione di titolarità immobiliare. Ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo alla disciplina dell’affitto agrario, poiché la collaborazione era stata ricondotta all’impresa familiare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la stima dell’Agenzia del Territorio era stata esaminata e ritenuta non decisiva; inoltre, anche la diversa valutazione prospettata non avrebbe eliminato l’assenza di lesione della legittima, e ricorreva la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c. rispetto alla censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la condanna alle spese non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio di tale facoltà. Il quinto motivo è stato rigettato: il rinnovo della consulenza è valutazione discrezionale del giudice di merito e la sentenza d’appello aveva risposto in modo adeguato alle contestazioni tecniche. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente, ove dovuto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 537 c.c.
I giudici di merito, ai fini della verifica della denunziata lesione di legittima, hanno doverosamente provveduto alle operazioni di riunione fittizia, onde stabilire quale fosse il relictum al netto dei debiti, cui andava cumulato il donatum al fine di individuare l’esatto ammontare della quota di riserva.
La quota di riserva si verifica ricostruendo la massa mediante riunione fittizia del relictum, al netto dei debiti, e del donatum; nella specie la quota di riserva del ricorrente era stata individuata in un sesto dei due terzi.
art. 556 c.c.
I giudici di merito, ai fini della verifica della denunziata lesione di legittima, hanno doverosamente provveduto alle operazioni di riunione fittizia, onde stabilire quale fosse il relictum al netto dei debiti, cui andava cumulato il donatum al fine di individuare l’esatto ammontare della quota di riserva.
La riunione fittizia serve a determinare la massa di calcolo della quota di riserva, sommando al relictum il valore delle donazioni.
art. 564, comma 2, c.c.
Inoltre, in applicazione della previsione di cui all’art. 564 c.c., comma 2, hanno reputato necessario imputare alla quota dell’attore le donazioni eventualmente ricevute in vita dal de cuius, onde verificare se, all’esito di tale operazione, residuasse effettivamente una lesione della quota di riserva.
Il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla propria quota le donazioni ricevute in vita dal de cuius, così da verificare se residui una lesione della riserva.
art. 1417 c.c.
I giudici di merito, senza essere sottoposti ai limiti della prova della simulazione per le parti del contratto di cui all’art. 1417 c.c., atteso l’avvenuto esercizio dell’azione di riduzione, per la quale la prova della simulazione può avvenire anche mezzo presunzioni o prova testimoniale, con accertamento in fatto hanno ritenuto che fosse stata offerta la prova della natura oggettivamente simulata della vendita degli immobili in favore del ricorrente, pervenendo alla conclusione che in realtà alcun prezzo era stato corrisposto e che si trattava di una donazione, atteso il mancato pagamento del prezzo da parte degli acquirenti.
Nell’azione di riduzione, il legittimario che è terzo rispetto al contratto può provare la simulazione anche mediante presunzioni o prova testimoniale, senza i limiti probatori previsti per le parti del contratto.
art. 2697 c.c.
Nè a tal fine può darsi rilievo, come invece sostiene parte ricorrente, alla presenza nell’atto della dichiarazione di quietanza del venditore, atteso che secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 5326/2017) qualora l’azione di simulazione si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell’alienazione, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto.
Quando elementi presuntivi indicano la natura fittizia dell’alienazione, spetta all’acquirente dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo; la quietanza inserita nel rogito non assolve da sola tale onere nei confronti del terzo che agisce per far accertare la simulazione.
art. 737 c.c.
Ed, infatti, ai fini della riunione fittizia, a differenza di quanto invece previsto per la collazione, nel donatum che deve essere cumulato al relictum, vanno considerate tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius, anche quindi a soggetti che non rivestano la qualità di coeredi ovvero di soggetti tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.
La riunione fittizia comprende tutte le donazioni del de cuius, anche quelle effettuate a favore di persone che non sono coeredi o soggetti tenuti alla collazione.
art. 230-bis c.c.
l’impresa familiare di cui all’art. 230 bis c.c. appartiene solo al suo titolare, anche nel caso in cui alcuni beni aziendali siano di proprietà di uno dei familiari, in ciò differenziandosi dall’impresa collettiva, come quella coltivatrice, la quale appartiene per quote, eguali o diverse, a più persone, e dalla società, con la quale è incompatibile
L’impresa familiare è riferibile al solo titolare: la partecipazione del familiare non comporta una quota di proprietà dell’impresa o dei suoi beni. La titolarità di un bene immobiliare non si presume derivante dagli utili dell’impresa familiare e chi lo sostiene deve provarlo.
art. 348-ter c.p.c.
Nella fattispecie, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado ha interessato solo la determinazione del risarcimento del danno dovuto dal ricorrente per l’occupazione dei beni degli altri coeredi, ma non ha invece toccato la diversa statuizione in punto di rigetto della domanda di riduzione, cui si rivolge anche il motivo in esame. In relazione a tale domanda, deve quindi reputarsi che essendo il rigetto dell’appello fondato sulle medesime ragioni in fatto poste a sostegno della decisione di prime cure (essendosi sposate le valutazioni dell’ausiliario di ufficio), risulta inammissibile la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, non è denunciabile in Cassazione il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
art. 91 c.p.c.
in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la condanna alle spese non è censurabile per il solo fatto che il giudice non abbia motivato espressamente il mancato ricorso alla compensazione.
art. 92 c.p.c.
in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice e il mancato esercizio di tale potere non richiede una motivazione espressa.
art. 196 c.p.c.
rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o “in toto”, le indagini, sostituendo l’ausiliare del giudice, sicchè l’esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici
La decisione di integrare o rinnovare la consulenza tecnica appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e immune da vizi logici o giuridici.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
L’importo aggiuntivo previsto dal comma 1-quater è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nell’azione di riduzione, il legittimario che è terzo rispetto al contratto può provare la simulazione anche mediante presunzioni o prova testimoniale, senza i limiti probatori applicabili alle parti del contratto.
- Quando elementi presuntivi indicano la natura fittizia di un’alienazione, l’acquirente deve provare l’effettivo pagamento del prezzo; la dichiarazione di quietanza inserita nel rogito non è, da sola, sufficiente nei confronti del terzo che agisce per accertare la simulazione.
- Per calcolare la massa di riferimento della legittima, il donatum comprende tutte le donazioni compiute in vita dal de cuius, anche a favore di persone non coeredi o non tenute alla collazione. Ai fini dell’imputazione alla quota del legittimario, si considera invece la liberalità effettivamente a lui attribuibile.
- L’impresa familiare appartiene al solo titolare e non attribuisce ai familiari partecipanti una quota di proprietà dei beni aziendali. Chi sostiene che un immobile sia stato acquistato con gli utili dell’impresa familiare deve provarlo: tale circostanza non è presunta.
- La collaborazione nell’impresa familiare e la successiva partecipazione a una società non dimostrano, di per sé, che immobili già appartenenti al titolare siano divenuti beni comuni o siano stati conferiti nella società.
- Quando il giudice d’appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto, non è ammessa la censura in Cassazione per omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- La scelta di disporre o meno chiarimenti, integrazioni o rinnovo della consulenza tecnica rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito; è sindacabile in Cassazione solo nei limiti in cui sia dedotto un vizio rilevante della motivazione o una violazione di legge.
- La compensazione delle spese processuali è una facoltà discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione espressa.
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