Cassazione Civile, Sentenza n. 8640/2020 del 07/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)
La controversia
La Curatela aveva citato nel 2013 due società per ottenere la restituzione di finanziamenti, chiedendo rispettivamente Euro 21.485.735,00 ed Euro 1.126.381,00 oltre interessi. Gli importi risultavano dall’ultimo bilancio della società poi fallita, al 31 dicembre 2005; le società convenute eccepivano la prescrizione, rilevando che i crediti erano già iscritti nel bilancio del 2001. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10923 del 2016, aveva ritenuto generica l’eccezione di prescrizione e condannato le convenute al pagamento. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4167 del 21 giugno 2017, aveva accolto l’appello delle società e rigettato la domanda, facendo decorrere la prescrizione decennale dalla stipula dei mutui e ritenendo che non risultassero atti interruttivi anteriori alla citazione del 2013. La Curatela ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sulla decorrenza della prescrizione in caso di mutuo senza termine di restituzione, sostenendo che il credito non fosse esigibile prima della richiesta; (2) erronea individuazione nell’anno 2000 del dies a quo, sebbene i crediti risultassero iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2001; (3) violazione delle regole sull’onere della prova e della non contestazione quanto alle lettere di intimazione e messa in mora del 2008 e 2011; (4) erronea valutazione della prova della ricezione o conoscibilità delle lettere, per le quali erano state prodotte ricevute di invio e consegna; (5) violazione delle regole sull’onere della prova e della non contestazione quanto al riconoscimento dei debiti mediante iscrizioni nei bilanci delle società al 31 dicembre 2008 e 2009; (6) violazione dell’art. 2944 c.c. per avere escluso efficacia interruttiva alle iscrizioni a bilancio. Un terzo, estraneo alle precedenti fasi di merito, è intervenuto in Cassazione chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario del terzo, non avendo questi partecipato alle fasi di merito e non essendo ammesso l’intervento volontario nel giudizio di legittimità in mancanza di una specifica previsione normativa. Sul ricorso, ha rigettato il primo motivo: nel mutuo senza termine convenzionale di restituzione la prescrizione decorre dalla stipula, perché il creditore può chiedere al giudice la fissazione del termine e l’inerzia del mutuante non è coerente con la funzione del mutuo come lo è, invece, nel deposito bancario. Ha accolto, nei limiti di ragione, il secondo e il quarto motivo. Ha ritenuto contraddittorio fissare il dies a quo nel 2000, poiché l’iscrizione dei crediti nel bilancio al 31 dicembre 2001 dimostrava che essi esistevano in quell’anno e, in base ai principi di redazione del bilancio, escludeva che fossero sorti nell’anno precedente. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dalla Curatela dimostrava l’invio e la ricezione delle richieste di pagamento, sicché la Curatela aveva assolto l’onere probatorio relativo all’interruzione della prescrizione; spettava alle società dimostrare che gli atti non erano entrati nella loro sfera di conoscibilità. Ha rigettato il terzo e il quinto motivo, perché le società avevano contestato l’esistenza o l’efficacia degli atti interruttivi e il tema era quindi controverso, senza applicazione del principio di non contestazione. Ha rigettato anche il sesto motivo, poiché la documentazione richiamata non dimostrava che le iscrizioni a bilancio integrassero un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. L’interveniente è stato condannato a rifondere alla Curatela Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1817 c.c.
Affatto diversa è la situazione nel mutuo, che nasce per garantire un’utilità temporanea e perciò necessita della fissazione del termine per la restituzione, come del resto reso evidente dalla previsione degli artt. 1816-1817 c.c., con la conseguenza che l’inerzia protratta del mutuante non può assumere alcun significato coerente con la struttura e con la funzione del contratto, e questo soltanto rileva ai fini del decorso del termine di prescrizione.
Nel mutuo privo di un termine convenzionale di restituzione, la prescrizione del credito restitutorio decorre dalla stipula: l’inerzia del mutuante non è compatibile con la funzione temporanea del mutuo e il creditore può ricorrere al giudice per la fissazione del termine.
art. 1183 c.c.
condizione necessaria e sufficiente perchè la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio sicchè, anche quando il termine acceda al diritto di credito da far valere, la prescrizione decorre anche quando il diritto non sia esigibile per la mancata fissazione del tempo dell’adempimento, potendo il creditore ricorrere al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell’art. 1183 c.c., comma 2,
La mancata fissazione del termine dell’adempimento non impedisce la decorrenza della prescrizione quando il creditore può attivarsi per ottenere giudizialmente la determinazione del termine.
artt. 2934 e 2935 c.c.
condizione necessaria e sufficiente perchè la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio
La prescrizione decorre quando il titolare può esercitare il diritto e omette di farlo; la non esigibilità derivante dalla mancata fissazione del tempo dell’adempimento non è, di per sé, ostativa se il creditore può chiedere al giudice di fissare il termine.
artt. 2423 e ss. c.c.
Tale circostanza dimostra che i crediti “esistevano” nell’anno 2001 e pertanto, in base ai principi che sovrintendono alla redazione del bilancio (artt. 2423 c.c. e ss.), si deve escludere che i crediti fossero sorti nell’anno precedente.
Se i crediti risultano iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2001, tale risultanza, secondo i principi di redazione del bilancio, esclude che siano sorti nell’anno precedente; la data rileva per individuare il dies a quo della prescrizione.
art. 2697 c.c.
Con la produzione degli atti relativi all’invio e alla ricezione delle richieste di pagamento, il Fallimento aveva assolto l’onere probatorio riguardo all’eccezione do interruzione della prescrizione, e spettava alle controparti dimostrare che quegli atti non erano mai entrati nelle rispettive sfere di conoscibilità.
Il creditore che deduce l’interruzione della prescrizione assolve il proprio onere producendo la documentazione dell’invio e della ricezione della richiesta; spetta alla controparte provare che l’atto non è entrato nella propria sfera di conoscibilità.
art. 115 c.p.c.
Come emerge dalla stessa illustrazione del terzo motivo, le società convenute-appellate avevano contestato l’esistenza o, comunque, l’efficacia degli atti di interruzione della prescrizione, sia sul rilievo che i “presunti finanziamenti” risalivano a data antecedente all’anno 2000, sia contestando la prova dei fatti interruttivi, sicchè il tema era sicuramente controverso.
Il principio di non contestazione non è applicabile quando la controparte ha contestato l’esistenza o l’efficacia dei fatti dedotti come interruttivi della prescrizione.
art. 2944 c.c.
La Corte d’appello ha ritenuto che l’iscrizione a bilancio dei debiti non soddisfacesse i requisiti dell’atto di riconoscimento, avente efficacia interruttiva della prescrizione e il ricorrente, che lamenta la violazione dell’art. 2944 c.c. sull’assunto dell’esistenza di idonea appostazione, ha richiamato nel ricorso documentazione che non dimostra l’assunto.
L’iscrizione di un debito a bilancio non interrompe automaticamente la prescrizione: deve risultare un atto che integri un effettivo riconoscimento del debito; nel caso concreto la documentazione richiamata non lo dimostrava.
Massime di principio
- Nel mutuo senza un termine convenzionale di restituzione, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dalla stipula del contratto: la mancanza del termine non impedisce l’esercizio del diritto, poiché il creditore può chiedere al giudice di fissarlo.
- Il criterio della decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere va applicato considerando la struttura e la funzione del rapporto: l’inerzia del mutuante nel mutuo non ha il significato che assume quella del depositante in un deposito bancario, contratto di durata nel quale il mantenimento delle somme può corrispondere all’interesse delle parti.
- La risultanza dell’iscrizione di un credito nel bilancio al 31 dicembre di un determinato anno può escludere, alla luce dei principi di redazione del bilancio, che il credito sia sorto nell’anno precedente; tale dato può essere decisivo per stabilire il dies a quo della prescrizione.
- Il creditore che eccepisce l’interruzione della prescrizione assolve il proprio onere probatorio producendo la documentazione dell’invio e della ricezione della richiesta di pagamento; compete alla controparte dimostrare che l’atto non è entrato nella propria sfera di conoscibilità.
- Il principio di non contestazione non opera sui fatti interruttivi della prescrizione quando la controparte ne contesti l’esistenza o l’efficacia.
- La mera iscrizione di un debito nel bilancio non prova, da sola, un riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione: occorre che l’appostazione documentata integri effettivamente un atto di riconoscimento.
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