Ordinanza n. 12541/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel Casellario informatico ANAC della notizia di risoluzione contrattuale per grave inadempimento e ritardo
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento con cui ANAC ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico della risoluzione di un contratto stipulato da ANAS con il consorzio stabile di cui l’impresa era consorziata esecutrice, ritenendo riferibili anche a essa le responsabilità delle inadempienze. La ricorrente ha dedotto, secondo quanto riportato nell’annotazione, l’illegittimità sostanziale della risoluzione, sostenendo che essa fosse reattiva e pretestuosa, successiva a contestazioni e iniziative giudiziarie dell’operatore economico, e che non vi fosse stato un grave inadempimento dell’appaltatore. Ha inoltre rappresentato che i ritardi e le criticità dell’esecuzione sarebbero derivati da circostanze imputabili alla stazione appaltante: consegna solo parziale delle aree, interferenze tecniche, carattere non esecutivo del progetto, necessità di riprogettazione, ordini di servizio modificativi, sospensioni dei lavori, ulteriori richieste progettuali e difficoltà di approvvigionamento connesse anche all’emergenza Covid-19. Ha richiamato la propria condotta collaborativa, le richieste di accordo bonario senza riscontro e la pendenza di due giudizi civili relativi all’inadempimento di ANAS e all’illegittimità della risoluzione, evidenziando l’assenza di un accertamento definitivo della vicenda. È stata altresì contestata la permanenza dell’annotazione, della durata di tre anni, pur non comportando essa automatica esclusione dalle gare. Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori prima di pronunciarsi.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell’annotazione né ha definito la domanda cautelare. Ha disposto che ANAS, quale stazione appaltante segnalante, depositi entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sulla vicenda oggetto dell’annotazione, corredata dalla documentazione di supporto e da ogni ulteriore elemento utile. Ha inoltre onerato la parte più diligente del deposito della diffida ad adempiere trasmessa dalla ricorrente ad ANAS il 22 novembre 2024. Ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 20 ottobre 2026 e disposto che il provvedimento sia comunicato ad ANAS.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023
conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 222, comma 10, del D.Lgs 36/2023
La disposizione è indicata quale base normativa dell’annotazione nel Casellario informatico; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione sostanziale.
art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario di lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025
La disposizione regolamentare è richiamata quale ulteriore base dell’annotazione e della relativa permanenza triennale; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un’annotazione nel Casellario informatico ANAC fondata sulla segnalazione di una risoluzione contrattuale, il giudice può disporre l’acquisizione di una relazione documentata della stazione appaltante segnalante quando la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità contrattuali risulti controversa e necessaria per la decisione cautelare.
- La pendenza di controversie civili sulla risoluzione contrattuale e sull’eventuale inadempimento della stazione appaltante costituisce un elemento istruttorio rilevante nella verifica giudiziale della vicenda posta a fondamento dell’annotazione, senza determinare, sulla base della sola ordinanza, l’automatica illegittimità dell’annotazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 1534/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3768/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3769/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3770/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3771/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3772/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →